Sentenza 75/2022 (ECLI:IT:COST:2022:75)
Massima numero 44870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  23/02/2022;  Decisione del  23/02/2022
Deposito del 24/03/2022; Pubblicazione in G. U. 30/03/2022
Massime associate alla pronuncia:  44867  44868


Titolo
Paesaggio - In genere - Norme della Regione Siciliana - Nulla osta alla concessione in sanatoria - Vincolo paesaggistico sopravvenuto rispetto all'ultimazione di un'opera abusiva - Esclusione dell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal vincolo - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 170001).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal CGARS in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 5, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994 che, con riguardo alle richieste di nulla osta alla concessione in sanatoria, esclude l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal vincolo paesaggistico nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sopravvenuto rispetto all'ultimazione di un'opera abusiva. La norma censurata non lede i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione poiché da un lato impone il nulla-osta, ai fini del condono, anche in caso di vincolo paesaggistico intervenuto dopo l'abuso edilizio; dall'altro non prevede per tale ipotesi il pagamento dell'indennità, in ragione dell'assenza dell'illecito paesaggistico al momento della realizzazione dell'opera. (Precedenti: S. 39/2006 - mass. 30133; O. 44/2001 - mass. 26057).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  31/05/1994  n. 17  art. 5  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte