Sentenza 4/2000 (ECLI:IT:COST:2000:4)
Massima numero 25097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/01/2000; Decisione del
10/01/2000
Deposito del 12/01/2000; Pubblicazione in G. U. 19/01/2000
Titolo
Caccia - Regione siciliana - Legge regionale contenente norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio, e successive modifiche - Disciplina del calendario venatorio - Ritenuta inclusione tra le specie di cui è consentita la caccia dal 1 ottobre al 30 novembre, della lepre appenninica ('lepus corsicanus') - Denunciato contrasto con norma di riforma economico-sociale, sanzionata penalmente, della legge-quadro statale sulla caccia - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Inammissibilità.
Caccia - Regione siciliana - Legge regionale contenente norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio, e successive modifiche - Disciplina del calendario venatorio - Ritenuta inclusione tra le specie di cui è consentita la caccia dal 1 ottobre al 30 novembre, della lepre appenninica ('lepus corsicanus') - Denunciato contrasto con norma di riforma economico-sociale, sanzionata penalmente, della legge-quadro statale sulla caccia - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - per violazione dell'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana e dell'art. 18 della legge-quadro statale sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, nonche' dell'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1997, n. 33, denunciato in quanto, con l'includere, nell'ivi disciplinato calendario venatorio, tra le specie di cui e' consentita la caccia dal 1 ottobre al 30 novembre, la lepre comune ('lepus europaeus') - che non esiste in Sicilia - verrebbe a dare surrettiziamente idonea copertura per l'abbattimento di una specie protetta quale la lepre appenninica ('lepus corsicanus'). L'autorita' rimettente, infatti, pur essendo la norma denunciata contenuta in un testo - quello di cui all'art. 6 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 - emanato successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio 'a quo', non adduce alcun cenno di motivazione in punto di rilevanza della proposta censura. red.: S. Pomodoro
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - per violazione dell'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana e dell'art. 18 della legge-quadro statale sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, nonche' dell'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1997, n. 33, denunciato in quanto, con l'includere, nell'ivi disciplinato calendario venatorio, tra le specie di cui e' consentita la caccia dal 1 ottobre al 30 novembre, la lepre comune ('lepus europaeus') - che non esiste in Sicilia - verrebbe a dare surrettiziamente idonea copertura per l'abbattimento di una specie protetta quale la lepre appenninica ('lepus corsicanus'). L'autorita' rimettente, infatti, pur essendo la norma denunciata contenuta in un testo - quello di cui all'art. 6 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 - emanato successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio 'a quo', non adduce alcun cenno di motivazione in punto di rilevanza della proposta censura. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 18