Sentenza 4/2000 (ECLI:IT:COST:2000:4)
Massima numero 25098
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/01/2000; Decisione del
10/01/2000
Deposito del 12/01/2000; Pubblicazione in G. U. 19/01/2000
Titolo
Caccia - Regione siciliana - Legge regionale contenente norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio e successive modifiche - Disciplina del prelievo di fauna selvatica nell'esercizio di attività di impresa agricola - Prevista facolta' delle aziende agro-venatorie di utilizzare alcune specie di fauna (conigli, coturnici siciliane ecc.) alla sola condizione di osservare le prescrizioni impartite dalla competente ripartizione faunistico-venatoria - Lamentato conferimento alle ripartizioni, in mancanza di criteri omogenei validi per tutto il territorio regionale, di una delega in bianco non consentita dalle norme, sanzionate penalmente, della legge-quadro statale - Questione sollevata su disposizione aggiunta, al testo di quella impugnata, da legge emanata dopo l'adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio 'a quo', e senza alcuna motivazione, nella ordinanza di rinvio, in punto di rilevanza - Inammissibilita'.
Caccia - Regione siciliana - Legge regionale contenente norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio e successive modifiche - Disciplina del prelievo di fauna selvatica nell'esercizio di attività di impresa agricola - Prevista facolta' delle aziende agro-venatorie di utilizzare alcune specie di fauna (conigli, coturnici siciliane ecc.) alla sola condizione di osservare le prescrizioni impartite dalla competente ripartizione faunistico-venatoria - Lamentato conferimento alle ripartizioni, in mancanza di criteri omogenei validi per tutto il territorio regionale, di una delega in bianco non consentita dalle norme, sanzionate penalmente, della legge-quadro statale - Questione sollevata su disposizione aggiunta, al testo di quella impugnata, da legge emanata dopo l'adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio 'a quo', e senza alcuna motivazione, nella ordinanza di rinvio, in punto di rilevanza - Inammissibilita'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - per violazione dell'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, degli artt. 12, 16, 18 e 30 della legge-quadro statale sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, nonche' dell'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 26, comma 4, della Regione Siciliana 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e per la regolamentazione del prelievo venatorio) che - nell'ambito della disciplina del prelievo di fauna selvatica nell'esercizio di attivita' di impresa agricola - consente alle aziende agro-venatorie di utilizzare le specie di fauna indicate all'art. 19 (lepri, conigli e coturnici siciliane di allevamento) purche' le relative immissioni e modalita' di abbattimento seguano le prescrizioni dettate dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. Nel denunciare tale norma - aggiunta al testo di quella impugnata dall'art. 11 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, emanata successivamente alla adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio 'a quo' - l'autorita' rimettente non adduce infatti alcun cenno di motivazione in punto di rilevanza della proposta censura. red.: S. Pomodoro
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - per violazione dell'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, degli artt. 12, 16, 18 e 30 della legge-quadro statale sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, nonche' dell'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 26, comma 4, della Regione Siciliana 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e per la regolamentazione del prelievo venatorio) che - nell'ambito della disciplina del prelievo di fauna selvatica nell'esercizio di attivita' di impresa agricola - consente alle aziende agro-venatorie di utilizzare le specie di fauna indicate all'art. 19 (lepri, conigli e coturnici siciliane di allevamento) purche' le relative immissioni e modalita' di abbattimento seguano le prescrizioni dettate dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. Nel denunciare tale norma - aggiunta al testo di quella impugnata dall'art. 11 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15, emanata successivamente alla adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio 'a quo' - l'autorita' rimettente non adduce infatti alcun cenno di motivazione in punto di rilevanza della proposta censura. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 12
legge 11/02/1992
n. 157
art. 16
legge 11/02/1992
n. 157
art. 18
legge 11/02/1992
n. 157
art. 30