Sentenza 4/2000 (ECLI:IT:COST:2000:4)
Massima numero 25099
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/01/2000; Decisione del
10/01/2000
Deposito del 12/01/2000; Pubblicazione in G. U. 19/01/2000
Titolo
Caccia - Regione siciliana - Legge regionale contenente norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Prevista disciplina, nel calendario venatorio, da emettersi dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, dell'uso del furetto - Ritenuto contrasto con l'elenco tassativo dei mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria stabilito dalla legge-quadro statale - Denunciata incidenza, altresi', sulla riserva alla legge statale della materia penale - Insussistenza - Possibilità di servirsi del furetto, secondo la disposizione impugnata, solo se fornito di museruola - Non fondatezza della questione.
Caccia - Regione siciliana - Legge regionale contenente norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Prevista disciplina, nel calendario venatorio, da emettersi dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, dell'uso del furetto - Ritenuto contrasto con l'elenco tassativo dei mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria stabilito dalla legge-quadro statale - Denunciata incidenza, altresi', sulla riserva alla legge statale della materia penale - Insussistenza - Possibilità di servirsi del furetto, secondo la disposizione impugnata, solo se fornito di museruola - Non fondatezza della questione.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 14 dello statuto regionale e agli artt. 13 e 30 della legge-quadro statale sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, nonche' all'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 18, comma 3, della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio), denunciato in quanto, col prevedere che nel calendario venatorio da emettersi dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sia disciplinato l'uso del furetto, si porrebbe in contrasto con l'elenco tassativo dei "mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria" contenuto nell'art. 13 della legge n. 157 del 1992, rendendo sostanzialmente lecita una condotta sanzionata penalmente dalla legge statale. L'uso del furetto nell'attivita' venatoria viene infatti consentito dalla disposizione impugnata a condizione che l'animale sia fornito di museruola, precauzione che consente di considerarlo come mero ausiliario del cacciatore. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 14 dello statuto regionale e agli artt. 13 e 30 della legge-quadro statale sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, nonche' all'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 18, comma 3, della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio), denunciato in quanto, col prevedere che nel calendario venatorio da emettersi dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sia disciplinato l'uso del furetto, si porrebbe in contrasto con l'elenco tassativo dei "mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria" contenuto nell'art. 13 della legge n. 157 del 1992, rendendo sostanzialmente lecita una condotta sanzionata penalmente dalla legge statale. L'uso del furetto nell'attivita' venatoria viene infatti consentito dalla disposizione impugnata a condizione che l'animale sia fornito di museruola, precauzione che consente di considerarlo come mero ausiliario del cacciatore. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 13
legge 11/02/1997
n. 157
art. 30