Sentenza 4/2000 (ECLI:IT:COST:2000:4)
Massima numero 25102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/01/2000; Decisione del
10/01/2000
Deposito del 12/01/2000; Pubblicazione in G. U. 19/01/2000
Titolo
Caccia - Regione siciliana - Legge provinciale contenente norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per le regolamentazione del prelievo venatorio - Disposizioni transitorie - Autorizzazione all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ad applicare, per la stagione 1997-1998, con i necessari aggiornamenti, il calendario e le modalità venatorie dell'anno precedente e la disciplina in esso prevista - Prospettato contrasto con norma della legge-quadro sulla caccia, ritenuta di grande riforma economico-sociale, prevedente l'obbligo di indicare, nei calendari venatori, a partire dalla stagione 1995-1996, le zone dove l'attività venatoria puo' essere o no consentita e in quali forme - Carattere non tassativo di tale prescrizione - Non fondatezza della questione - Assorbimento di altra censura formulata con riferimento, peraltro solo generico, alle direttive comunitarie.
Caccia - Regione siciliana - Legge provinciale contenente norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per le regolamentazione del prelievo venatorio - Disposizioni transitorie - Autorizzazione all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ad applicare, per la stagione 1997-1998, con i necessari aggiornamenti, il calendario e le modalità venatorie dell'anno precedente e la disciplina in esso prevista - Prospettato contrasto con norma della legge-quadro sulla caccia, ritenuta di grande riforma economico-sociale, prevedente l'obbligo di indicare, nei calendari venatori, a partire dalla stagione 1995-1996, le zone dove l'attività venatoria puo' essere o no consentita e in quali forme - Carattere non tassativo di tale prescrizione - Non fondatezza della questione - Assorbimento di altra censura formulata con riferimento, peraltro solo generico, alle direttive comunitarie.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 11 della Costituzione e 14 dello statuto siciliano, nei confronti dell'art. 50, comma 4, della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio), con il quale si autorizza l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ad applicare, per la stagione venatoria 1997-1998, "il calendario e le modalita' venatorie dell'anno precedente e la disciplina in esso prevista, apportando i necessari aggiornamenti e prescindendo dal comitato regionale faunistico venatorio". La prescrizione dell'art. 14, comma 16, della legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157 - su cui, in quanto norma fondamentale di riforma economico-sociale, principalmente si basano le formulate censure, e secondo la quale, a partire dalla stagione 1995-1996, i calendari venatori devono indicare le zone dove l'attivita' venatoria e' consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non e' consentito - presuppone infatti gia' effettuato l'adeguamento della legislazione delle Regioni, anche a statuto speciale, e delle Province autonome, ai principi stabiliti dalla legge-quadro, previsto dall'art. 36, commi 6 e 7, della stessa, e pertanto, in seguito al differimento - per effetto dell'art. 11-bis del d.l. 23 ottobre 1996, n. 542 (convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 659) del termine - per tale adeguamento originariamente stabilito in un anno a partire dall'entrata in vigore della legge-quadro - al 31 luglio 1997, avrebbe dovuto, a sua volta, anch'essa essere modificata. Non essendo cio' avvenuto, per il mancato necessario coordinamento con il disposto dell'art. 36, commi 6 e 7, l'invocato art. 14, comma 16, non ha dunque quel carattere di tassativita' che il giudice rimettente gli attribuisce. Mentre resta assorbita, perche', tra l'altro, solo genericamente dedotta, l'ulteriore doglianza avanzata sotto il profilo del mancato rispetto degli obblighi internazionali derivanti dalle direttive comunitarie. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 11 della Costituzione e 14 dello statuto siciliano, nei confronti dell'art. 50, comma 4, della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio), con il quale si autorizza l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ad applicare, per la stagione venatoria 1997-1998, "il calendario e le modalita' venatorie dell'anno precedente e la disciplina in esso prevista, apportando i necessari aggiornamenti e prescindendo dal comitato regionale faunistico venatorio". La prescrizione dell'art. 14, comma 16, della legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157 - su cui, in quanto norma fondamentale di riforma economico-sociale, principalmente si basano le formulate censure, e secondo la quale, a partire dalla stagione 1995-1996, i calendari venatori devono indicare le zone dove l'attivita' venatoria e' consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non e' consentito - presuppone infatti gia' effettuato l'adeguamento della legislazione delle Regioni, anche a statuto speciale, e delle Province autonome, ai principi stabiliti dalla legge-quadro, previsto dall'art. 36, commi 6 e 7, della stessa, e pertanto, in seguito al differimento - per effetto dell'art. 11-bis del d.l. 23 ottobre 1996, n. 542 (convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 659) del termine - per tale adeguamento originariamente stabilito in un anno a partire dall'entrata in vigore della legge-quadro - al 31 luglio 1997, avrebbe dovuto, a sua volta, anch'essa essere modificata. Non essendo cio' avvenuto, per il mancato necessario coordinamento con il disposto dell'art. 36, commi 6 e 7, l'invocato art. 14, comma 16, non ha dunque quel carattere di tassativita' che il giudice rimettente gli attribuisce. Mentre resta assorbita, perche', tra l'altro, solo genericamente dedotta, l'ulteriore doglianza avanzata sotto il profilo del mancato rispetto degli obblighi internazionali derivanti dalle direttive comunitarie. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 14
co. 16