Sentenza 5/2000 (ECLI:IT:COST:2000:5)
Massima numero 25114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/01/2000; Decisione del
10/01/2000
Deposito del 12/01/2000; Pubblicazione in G. U. 19/01/2000
Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Procedimento - Costituzione, oltre il termine stabilito, di parte del processo 'a quo' - Inammissibilità - Fattispecie.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Procedimento - Costituzione, oltre il termine stabilito, di parte del processo 'a quo' - Inammissibilità - Fattispecie.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, la costituzione di una parte del processo 'a quo' che risulti effettuata oltre il termine di venti giorni stabilito dagli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, va dichiarata inammissibile. (Principio ribadito riguardo alla costituzione dell'INPS nel giudizio promosso dal Tribunale di Ravenna, in riferimento agli art. 3 e 81, comma quarto, Cost., nei confronti di disposizioni dell'art. 13, comma 8, e successive modifiche, della legge 27 marzo 1992, n. 257, prevedente una rivalutazione del periodo lavorativo soggetto alla assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. in favore dei lavoratori esposti per piu' di dieci anni all'amianto). - Riguardo ai precisi termini delle questioni v. le massime successive E ed F.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, la costituzione di una parte del processo 'a quo' che risulti effettuata oltre il termine di venti giorni stabilito dagli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, va dichiarata inammissibile. (Principio ribadito riguardo alla costituzione dell'INPS nel giudizio promosso dal Tribunale di Ravenna, in riferimento agli art. 3 e 81, comma quarto, Cost., nei confronti di disposizioni dell'art. 13, comma 8, e successive modifiche, della legge 27 marzo 1992, n. 257, prevedente una rivalutazione del periodo lavorativo soggetto alla assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. in favore dei lavoratori esposti per piu' di dieci anni all'amianto). - Riguardo ai precisi termini delle questioni v. le massime successive E ed F.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
co. 2
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 3