Sentenza 5/2000 (ECLI:IT:COST:2000:5)
Massima numero 25115
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/01/2000; Decisione del
10/01/2000
Deposito del 12/01/2000; Pubblicazione in G. U. 19/01/2000
Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Esposizione ultradecennale all'amianto - Prevista rivalutazione dei periodi assicurativi (con moltiplicazione dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria gestita dall'inail per il coefficiente 1,5) - Questioni di legittimità costituzionale in riferimento al principio di eguaglianza e all'obbligo di indicazione dei mezzi di copertura finanziaria nelle leggi importanti nuove o maggiori spese - Eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, avanzata in base all'assunto che tutti i ricorrenti, nel giudizio 'a quo', sarebbero lavoratori in attività non ancora in grado di far valere diritti pensionistici - Reiezione.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Esposizione ultradecennale all'amianto - Prevista rivalutazione dei periodi assicurativi (con moltiplicazione dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria gestita dall'inail per il coefficiente 1,5) - Questioni di legittimità costituzionale in riferimento al principio di eguaglianza e all'obbligo di indicazione dei mezzi di copertura finanziaria nelle leggi importanti nuove o maggiori spese - Eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, avanzata in base all'assunto che tutti i ricorrenti, nel giudizio 'a quo', sarebbero lavoratori in attività non ancora in grado di far valere diritti pensionistici - Reiezione.
Testo
In ordine alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, Cost., nei confronti dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto) che a tutela di tali lavoratori, quando risulti che siano stati esposti all'amianto per piu' di dieci anni, prevede una rivalutazione dei periodi assicurativi attraverso il meccanismo della moltiplicazione, per il coefficiente di 1,5, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall'INAIL, va respinta la eccezione di inammissibilita', per irrilevanza, dedotta, nel giudizio promosso al riguardo dal Tribunale di Ravenna, dall'INAIL, in base all'assunto che tutti gli interessati - parti nel processo ' a quo' - risulterebbero essere ancora lavoratori dipendenti in attivita' e quindi non in posizione tale da poter far valere diritti pensionistici. In proposito, infatti, e' sufficiente rilevare che - come emerge dall'ordinanza di rimessione - il processo 'a quo' ha per oggetto una domanda di accertamento del diritto al beneficio previdenziale contemplato dalla disposizione impugnata, il cui eventuale riconoscimento verrebbe ad incidere attualmente sulla posizione pensionistica degli interessati, dando incremento alla contribuzione utile ai fini di un futuro trattamento pensionistico. red.: S. Pomodoro
In ordine alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, Cost., nei confronti dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto) che a tutela di tali lavoratori, quando risulti che siano stati esposti all'amianto per piu' di dieci anni, prevede una rivalutazione dei periodi assicurativi attraverso il meccanismo della moltiplicazione, per il coefficiente di 1,5, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall'INAIL, va respinta la eccezione di inammissibilita', per irrilevanza, dedotta, nel giudizio promosso al riguardo dal Tribunale di Ravenna, dall'INAIL, in base all'assunto che tutti gli interessati - parti nel processo ' a quo' - risulterebbero essere ancora lavoratori dipendenti in attivita' e quindi non in posizione tale da poter far valere diritti pensionistici. In proposito, infatti, e' sufficiente rilevare che - come emerge dall'ordinanza di rimessione - il processo 'a quo' ha per oggetto una domanda di accertamento del diritto al beneficio previdenziale contemplato dalla disposizione impugnata, il cui eventuale riconoscimento verrebbe ad incidere attualmente sulla posizione pensionistica degli interessati, dando incremento alla contribuzione utile ai fini di un futuro trattamento pensionistico. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23