Sentenza 5/2000 (ECLI:IT:COST:2000:5)
Massima numero 25116
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/01/2000; Decisione del
10/01/2000
Deposito del 12/01/2000; Pubblicazione in G. U. 19/01/2000
Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Esposizione ultradecennale all'amianto - Prevista rivalutazione dei periodi assicurativi (con moltiplicazione dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria gestita dall'inail, per il coefficiente 1,5) - Questione di legittimità costituzionale in riferimento al principio di eguaglianza - Eccezione di inammissibilita' per pretesa carenza di motivazione in punto di rilevanza, per la ritenuta mancata considerazione, da parte del giudice 'a quo', dei limiti, ai diritti vantati dai ricorrenti, per effetto di un giudicato precedentemente intervenuto - Reiezione.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Esposizione ultradecennale all'amianto - Prevista rivalutazione dei periodi assicurativi (con moltiplicazione dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria gestita dall'inail, per il coefficiente 1,5) - Questione di legittimità costituzionale in riferimento al principio di eguaglianza - Eccezione di inammissibilita' per pretesa carenza di motivazione in punto di rilevanza, per la ritenuta mancata considerazione, da parte del giudice 'a quo', dei limiti, ai diritti vantati dai ricorrenti, per effetto di un giudicato precedentemente intervenuto - Reiezione.
Testo
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), che a tutela di tali lavoratori, quando risulti che siano stati esposti all'amianto per piu' di dieci anni, prevede una rivalutazione dei periodi assicurativi attraverso il meccanismo della moltiplicazione, per il coefficiente di 1,5, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall'INAIL, va respinta l'eccezione di inammissibilita' per preteso difetto di motivazione in punto di rilevanza, dedotta, nel giudizio promosso al riguardo dal Tribunale di Vicenza, dall'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, in base all'assunto che il giudice ' a quo' non avrebbe verificato se la domanda dei ricorrenti fosse o meno coperta da un giudicato, formatosi in un precedente giudizio di primo grado, in forza del quale il diritto alla rivalutazione dei periodi assicurativi sarebbe stato ad essi riconosciuto solo per i periodi in cui risultava superata la soglia minima di concentrazione di amianto nell'ambiente lavorativo determinata a norma del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277. Al riguardo, infatti, - a parte che la difesa erariale non chiarisce di quale giudicato si tratti - e' assorbente la considerazione che nella ordinanza di rimessione vengono adeguatamente esplicitati i fatti e le ragioni del contendere, che fanno leva sulla necessaria applicazione, nel caso, della disposizione censurata. red.: S. Pomodoro
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), che a tutela di tali lavoratori, quando risulti che siano stati esposti all'amianto per piu' di dieci anni, prevede una rivalutazione dei periodi assicurativi attraverso il meccanismo della moltiplicazione, per il coefficiente di 1,5, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall'INAIL, va respinta l'eccezione di inammissibilita' per preteso difetto di motivazione in punto di rilevanza, dedotta, nel giudizio promosso al riguardo dal Tribunale di Vicenza, dall'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, in base all'assunto che il giudice ' a quo' non avrebbe verificato se la domanda dei ricorrenti fosse o meno coperta da un giudicato, formatosi in un precedente giudizio di primo grado, in forza del quale il diritto alla rivalutazione dei periodi assicurativi sarebbe stato ad essi riconosciuto solo per i periodi in cui risultava superata la soglia minima di concentrazione di amianto nell'ambiente lavorativo determinata a norma del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277. Al riguardo, infatti, - a parte che la difesa erariale non chiarisce di quale giudicato si tratti - e' assorbente la considerazione che nella ordinanza di rimessione vengono adeguatamente esplicitati i fatti e le ragioni del contendere, che fanno leva sulla necessaria applicazione, nel caso, della disposizione censurata. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23