Ordinanza 76/2022 (ECLI:IT:COST:2022:76)
Massima numero 44691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
08/03/2022; Decisione del
08/03/2022
Deposito del 24/03/2022; Pubblicazione in G. U. 30/03/2022
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Lavoro - Lavoro irregolare - Emersione - Beneficiari - Cittadini stranieri destinatari di provvedimento di espulsione - Asserita esclusione - Denunciata violazione dei presupposti della decretazione d'urgenza, del principio di rappresentatività democratica nonché di quello, anche convenzionale, di libere elezioni - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 138009).
Lavoro - Lavoro irregolare - Emersione - Beneficiari - Cittadini stranieri destinatari di provvedimento di espulsione - Asserita esclusione - Denunciata violazione dei presupposti della decretazione d'urgenza, del principio di rappresentatività democratica nonché di quello, anche convenzionale, di libere elezioni - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 138009).
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Taranto, rispettivamente, in riferimento agli artt. 70, 72, 73, 77 e 97 Cost. e 41 CDFUE, e agli artt. 60, 65, 66, 67 e 136 Cost., 3 Prot. addiz. CEDU e 41 CDFUE - dell'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif., nella legge n. 77 del 2020, nonché dell'intero d.l. e della legge di conversione. Il rimettente non spiega in qual modo né l'art. 103 - che prevede un procedimento per l'emersione, in particolari settori, di rapporti di lavoro irregolari, anche con cittadini stranieri - né le altre disposizioni del citato decreto-legge, che concernono materie estranee all'immigrazione, interferiscano con la decisione dei giudizi a quibus. Né lo stesso precisa se la procedura di regolarizzazione sia stata promossa, riportandosi invece alla errata tesi secondo cui le ricorrenti non potessero beneficiarne. (Precedenti: O. 280/2020 - mass. 43593, O. 210/2020 - mass. 42932; O. 92 del 2020 - mass. 43389).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Taranto, rispettivamente, in riferimento agli artt. 70, 72, 73, 77 e 97 Cost. e 41 CDFUE, e agli artt. 60, 65, 66, 67 e 136 Cost., 3 Prot. addiz. CEDU e 41 CDFUE - dell'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif., nella legge n. 77 del 2020, nonché dell'intero d.l. e della legge di conversione. Il rimettente non spiega in qual modo né l'art. 103 - che prevede un procedimento per l'emersione, in particolari settori, di rapporti di lavoro irregolari, anche con cittadini stranieri - né le altre disposizioni del citato decreto-legge, che concernono materie estranee all'immigrazione, interferiscano con la decisione dei giudizi a quibus. Né lo stesso precisa se la procedura di regolarizzazione sia stata promossa, riportandosi invece alla errata tesi secondo cui le ricorrenti non potessero beneficiarne. (Precedenti: O. 280/2020 - mass. 43593, O. 210/2020 - mass. 42932; O. 92 del 2020 - mass. 43389).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/05/2020
n. 34
art. 103
co.
legge
17/07/2020
n. 77
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 60
Costituzione
art. 65
Costituzione
art. 66
Costituzione
art. 67
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 73
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 3
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 41