Sentenza 5/2000 (ECLI:IT:COST:2000:5)
Massima numero 25117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/01/2000; Decisione del
10/01/2000
Deposito del 12/01/2000; Pubblicazione in G. U. 19/01/2000
Titolo
Eguaglianza (principio di) - Portata e limiti - Necessità che a situazioni eguali corrisponda un'identica disciplina e a situazioni diverse una disciplina differenziata - Inerenza al giudizio di eguaglianza, nelle relative valutazioni, del giudizio di ragionevolezza, inteso come apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la "causa normativa" che la deve assistere - Necessità che tale apprezzamento non sconfini nel merito delle opzioni riservate al legislatore.
Eguaglianza (principio di) - Portata e limiti - Necessità che a situazioni eguali corrisponda un'identica disciplina e a situazioni diverse una disciplina differenziata - Inerenza al giudizio di eguaglianza, nelle relative valutazioni, del giudizio di ragionevolezza, inteso come apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la "causa normativa" che la deve assistere - Necessità che tale apprezzamento non sconfini nel merito delle opzioni riservate al legislatore.
Testo
Nelle questioni di legittimita' costituzionale sollevate per violazione del principio di eguaglianza, dovendosi stabilire se la disposizione impugnata sia tale da determinare una irragionevole distinzione, o, a seconda dei casi, una irragionevole equiparazione, di situazioni meritevoli, nella prima ipotesi, o non meritevoli, nella seconda, di eguale tutela, il giudizio richiesto alla Corte di incentra sul "perche'" la adottata disciplina operi nell'uno o nell'altro senso, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, traendone quindi le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo; cosicche' solo nel caso in cui tale verifica dovesse evidenziare una carenza di causa o ragione della disciplina introdotta, potra' dirsi realizzato il denunciato 'vulnus'. Al tempo stesso, tuttavia, e' ovvio che, non essendo consentito al controllo di costituzionalita' di travalicare in apprezzamenti che sconfinino nel merito delle opzioni legislative, non puo' venire in considerazione, agli effetti di un ipotetico contrasto con il canone dell'eguaglianza, qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorieta' che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire. - V. S. n. 89/1996. Per una applicazione del principio v. la seguente massima E. red.: S. Pomodoro
Nelle questioni di legittimita' costituzionale sollevate per violazione del principio di eguaglianza, dovendosi stabilire se la disposizione impugnata sia tale da determinare una irragionevole distinzione, o, a seconda dei casi, una irragionevole equiparazione, di situazioni meritevoli, nella prima ipotesi, o non meritevoli, nella seconda, di eguale tutela, il giudizio richiesto alla Corte di incentra sul "perche'" la adottata disciplina operi nell'uno o nell'altro senso, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, traendone quindi le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo; cosicche' solo nel caso in cui tale verifica dovesse evidenziare una carenza di causa o ragione della disciplina introdotta, potra' dirsi realizzato il denunciato 'vulnus'. Al tempo stesso, tuttavia, e' ovvio che, non essendo consentito al controllo di costituzionalita' di travalicare in apprezzamenti che sconfinino nel merito delle opzioni legislative, non puo' venire in considerazione, agli effetti di un ipotetico contrasto con il canone dell'eguaglianza, qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorieta' che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire. - V. S. n. 89/1996. Per una applicazione del principio v. la seguente massima E. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte