Sentenza 5/2000 (ECLI:IT:COST:2000:5)
Massima numero 25118
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/01/2000; Decisione del
10/01/2000
Deposito del 12/01/2000; Pubblicazione in G. U. 19/01/2000
Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Esposizione ultradecennale all'amianto - Prevista rivalutazione dei periodi assicurativi (con moltiplicazione per il coefficiente 1,5 dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria gestita dall'inail) - Ritenuta applicabilità del beneficio, in mancanza dell'indicazione di ulteriori specifici limiti tecnici, ad una cerchia indefinita di destinatari, con conseguente possibilità, in violazione del principio di eguaglianza, di ingiustificate equiparazioni o ingiustificate discriminazioni - Esclusione, dato il reale presupposto del rischio, oltre a quello temporale, su cui la norma si basa - Non fondatezza della questione.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Esposizione ultradecennale all'amianto - Prevista rivalutazione dei periodi assicurativi (con moltiplicazione per il coefficiente 1,5 dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria gestita dall'inail) - Ritenuta applicabilità del beneficio, in mancanza dell'indicazione di ulteriori specifici limiti tecnici, ad una cerchia indefinita di destinatari, con conseguente possibilità, in violazione del principio di eguaglianza, di ingiustificate equiparazioni o ingiustificate discriminazioni - Esclusione, dato il reale presupposto del rischio, oltre a quello temporale, su cui la norma si basa - Non fondatezza della questione.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), che a tutela di tali lavoratori, quando risulti che siano stati esposti all'amianto per piu' di dieci anni, prevede una rivalutazione dei periodi assicurativi attraverso il meccanismo della moltiplicazione, per il coefficiente di 1,5, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall'INAIL. Contrariamente a quanto ritengono i giudici 'a quibus', e' da escludersi che la disposizione censurata, per la mancata indicazione di 'standards' tecnici di riferimento, e di ulteriori specifici limiti quantitativi e qualitativi della esposizione all'amianto, consenta il riconoscimento del beneficio previdenziale 'de quo' ad una serie indeterminata di destinatari, si' da dar luogo, in sede giudiziaria, alla possibilita' di uguali decisioni per casi di diversa pericolosita' e, al tempo stesso, di decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali. Il criterio dell'esposizione ultra decennale, infatti, costituisce un dato di riferimento tutt'altro che indeterminato, in quanto, correlato com'e', dallo stesso art. 13, comma 8, al sistema generale di assicurazione obbligatoria gestita dell'INAIL, viene ad implicare necessariamente quello di rischio, e precisamente di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l'amianto e' capace di generare nell'ambiente di lavoro; evenienza, questa, tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissarne il valore massimo di concentrazione , che segna la soglia limite del rischio di esposizione (d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche). Il sicuro fondamento su cui poggia la norma impugnata la sottrae dunque alla formulata censura di irrazionalita'. - V. la precedente massima D. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), che a tutela di tali lavoratori, quando risulti che siano stati esposti all'amianto per piu' di dieci anni, prevede una rivalutazione dei periodi assicurativi attraverso il meccanismo della moltiplicazione, per il coefficiente di 1,5, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall'INAIL. Contrariamente a quanto ritengono i giudici 'a quibus', e' da escludersi che la disposizione censurata, per la mancata indicazione di 'standards' tecnici di riferimento, e di ulteriori specifici limiti quantitativi e qualitativi della esposizione all'amianto, consenta il riconoscimento del beneficio previdenziale 'de quo' ad una serie indeterminata di destinatari, si' da dar luogo, in sede giudiziaria, alla possibilita' di uguali decisioni per casi di diversa pericolosita' e, al tempo stesso, di decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali. Il criterio dell'esposizione ultra decennale, infatti, costituisce un dato di riferimento tutt'altro che indeterminato, in quanto, correlato com'e', dallo stesso art. 13, comma 8, al sistema generale di assicurazione obbligatoria gestita dell'INAIL, viene ad implicare necessariamente quello di rischio, e precisamente di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l'amianto e' capace di generare nell'ambiente di lavoro; evenienza, questa, tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissarne il valore massimo di concentrazione , che segna la soglia limite del rischio di esposizione (d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche). Il sicuro fondamento su cui poggia la norma impugnata la sottrae dunque alla formulata censura di irrazionalita'. - V. la precedente massima D. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte