Sentenza 5/2000 (ECLI:IT:COST:2000:5)
Massima numero 25119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  10/01/2000;  Decisione del  10/01/2000
Deposito del 12/01/2000; Pubblicazione in G. U. 19/01/2000
Massime associate alla pronuncia:  25114  25115  25116  25117  25118


Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Esposizione ultradecennale all'amianto - Prevista rivalutazione dei periodi assicurativi (con moltiplicazione per il coefficiente 1,5 dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria gestita dall'inail) - Prospettata violazione dell'obbligo di indicazione dei mezzi di copertura delle spese - Esclusione - Questione formulata sull'erroneo presupposto della impossibilità di stabilire, per la indeterminabilita' della cerchia dei destinatari del beneficio, l'entita' dei connessi oneri finanziari - Sussistenza delle condizioni in cui, nel giudizio di mera attendibilità richiesto nel caso alla corte, il precetto costituzionale puo' ritenersi osservato - Non fondatezza.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., nei confronti dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), che a tutela di tali lavoratori, quando risulti che siano stati esposti all'amianto per piu' di dieci anni, prevede una rivalutazione dei periodi assicurativi, - attraverso il meccanismo della moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 - dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL. Una volta esclusa - dato il riferimento della norma, oltre che all'elemento temporale, a quello del rischio, implicito nel richiamo della stessa al sistema assicurativo INAIL - la eccepita possibile applicabilita' del beneficio ad una cerchia indefinita di destinatari, viene infatti anche meno l'illazione - che da tale assunto (in questa stessa sentenza peraltro gia' esaminato e respinto in riferimento all'art. 3 Cost.) il giudice rimettente ha ritenuto trarre - della impossibilita' di stabilire l'entita' degli oneri finanziari connessi alla contestata rivalutazione. Ne', d'altra parte, nel giudizio di attendibilita'in tema di copertura di oneri finanziari pluriennali, che la Corte costituzionale e' chiamata, nel caso, a svolgere, possono aver peso i dati, privi di adeguato riscontro, desunti al riguardo dalla relazione ad un disegno di legge (n. 2553 del 25 giugno 1997) di gran lunga successivo all'epoca della emanazione della censurata disposizione, dovendo piuttosto considerarsi, invece, sia il fatto che non manca nella legge una specifica disposizione di copertura finanziaria delle spese in questione, sia, inoltre, che la copertura stessa e' stata a suo tempo ritenuta adeguata anche dalla Corte dei conti, nell'esercizio di referto quadrimestrale al Parlamento sulle leggi di spesa (delibera n. 6/REF/93 del 5 novembre 1993). - V. la precedente massima E. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte