Ordinanza 7/2000 (ECLI:IT:COST:2000:7)
Massima numero 25088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  10/01/2000;  Decisione del  10/01/2000
Deposito del 12/01/2000; Pubblicazione in G. U. 19/01/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Impiego dell'amianto - Cessazione - Lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni - Beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi contemplato dalla norma impugnata - Lamentata esclusione dal predetto beneficio previdenziale dei lavoratori delle ferrovie dello stato - Ritenuta lesione del principio di eguaglianza - Questione prospettata in modo contraddittorio - Manifesta inammissibilità.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271 - il quale prevede che, <> - in quanto il giudice rimettente, <>.

- Cfr., 'ex plurimis', O. nn. 373/1999 e 458/1998, nonche' S. n. 123/1988.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/03/1992  n. 257  art. 13  co. 8

decreto-legge  05/06/1993  n. 169  art. 1  co. 1

legge  04/08/1993  n. 271  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte