Sentenza 10/2000 (ECLI:IT:COST:2000:10)
Massima numero 25123
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
11/01/2000; Decisione del
11/01/2000
Deposito del 17/01/2000; Pubblicazione in G. U. 26/01/2000
Titolo
Parlamento - Immunita' parlamentari - Deliberazioni di insindacabilità, adottate dalle camere, in base all'art. 68, comma primo, cost., di opinioni espresse da deputati o senatori - Conflitti di attribuzione tra poteri dello stato sorti al riguardo tra senato (o camera dei deputati) e autorità giudiziaria - Giudizio della corte costituzionale - Caratteri e limiti - Giurisprudenza pregressa - Precisazioni e rettifiche - Configurabilità del controllo della corte come giudizio meramente sindacatorio limitato a valutazioni di validità e congruenza delle motivazioni addotte - Esclusione.
Parlamento - Immunita' parlamentari - Deliberazioni di insindacabilità, adottate dalle camere, in base all'art. 68, comma primo, cost., di opinioni espresse da deputati o senatori - Conflitti di attribuzione tra poteri dello stato sorti al riguardo tra senato (o camera dei deputati) e autorità giudiziaria - Giudizio della corte costituzionale - Caratteri e limiti - Giurisprudenza pregressa - Precisazioni e rettifiche - Configurabilità del controllo della corte come giudizio meramente sindacatorio limitato a valutazioni di validità e congruenza delle motivazioni addotte - Esclusione.
Testo
Nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato originati dal contrasto tra le valutazioni del Senato, o della Camera dei deputati, e l'autorita' giudiziaria procedente, in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost., la Corte costituzionale non puo' limitarsi a verificare la validita' o la congruenza delle motivazioni - ove siano espresse - con le quali la Camera di appartenenza del parlamentare abbia dichiarato insindacabile una determinata opinione, come se il suo fosse un giudizio solo sindacatorio (assimilabile a quello del giudice amministrativo su un atto cui si imputi il vizio di eccesso di potere) su una determinazione discrezionale dell'assemblea politica. Chiamata a svolgere, in tale controversie, in posizione di terzieta', una funzione di garanzia, da un lato, dell'autonomia della Camera di appartenenza del parlamentare, dall'altro, della sfera di attribuzione dell'autorita' giurisdizionale, la Corte non puo' infatti verificare la correttezza, sul piano costituzionale, di una pronuncia di insindacabilita', senza verificare - e in questo senso va precisato e in parte corretto quanto affermato, circa i caratteri di tale controllo, nella sua pregressa giurisprudenza - se, nella specie, l'insindacabilita' sussista, e cioe' se l'opinione di cui si discute sia stata espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari, alla luce della nozione di tale esercizio che si desume dalla Costituzione. - Cfr. S. n. 11/2000. red.: S. Pomodoro
Nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato originati dal contrasto tra le valutazioni del Senato, o della Camera dei deputati, e l'autorita' giudiziaria procedente, in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost., la Corte costituzionale non puo' limitarsi a verificare la validita' o la congruenza delle motivazioni - ove siano espresse - con le quali la Camera di appartenenza del parlamentare abbia dichiarato insindacabile una determinata opinione, come se il suo fosse un giudizio solo sindacatorio (assimilabile a quello del giudice amministrativo su un atto cui si imputi il vizio di eccesso di potere) su una determinazione discrezionale dell'assemblea politica. Chiamata a svolgere, in tale controversie, in posizione di terzieta', una funzione di garanzia, da un lato, dell'autonomia della Camera di appartenenza del parlamentare, dall'altro, della sfera di attribuzione dell'autorita' giurisdizionale, la Corte non puo' infatti verificare la correttezza, sul piano costituzionale, di una pronuncia di insindacabilita', senza verificare - e in questo senso va precisato e in parte corretto quanto affermato, circa i caratteri di tale controllo, nella sua pregressa giurisprudenza - se, nella specie, l'insindacabilita' sussista, e cioe' se l'opinione di cui si discute sia stata espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari, alla luce della nozione di tale esercizio che si desume dalla Costituzione. - Cfr. S. n. 11/2000. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte