Sentenza 10/2000 (ECLI:IT:COST:2000:10)
Massima numero 25124
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
11/01/2000; Decisione del
11/01/2000
Deposito del 17/01/2000; Pubblicazione in G. U. 26/01/2000
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da deputati o senatori - Potere delle camere di dichiararle insindacabili ex art. 68, comma primo, cost. - Condizioni - "Delimitazione funzionale" - Significato effettivo alla stregua dei principi costituzionali - Giurisprudenza pregressa - Precisazioni - Necessario riferimento, anche per le funzioni dei parlamentari, ad ambiti e modi giuridicamente definiti - Conseguenze - Impossibilità di considerare, di per se', l'attivita', svolta al di fuori di tali ambiti, esplicazione di funzione parlamentare.
Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da deputati o senatori - Potere delle camere di dichiararle insindacabili ex art. 68, comma primo, cost. - Condizioni - "Delimitazione funzionale" - Significato effettivo alla stregua dei principi costituzionali - Giurisprudenza pregressa - Precisazioni - Necessario riferimento, anche per le funzioni dei parlamentari, ad ambiti e modi giuridicamente definiti - Conseguenze - Impossibilità di considerare, di per se', l'attivita', svolta al di fuori di tali ambiti, esplicazione di funzione parlamentare.
Testo
Nel precetto dell'art. 68, primo comma, Cost., circa l'insindacabilita' di opinioni espresse di cui i parlamentari siano stati chiamati a rispondere davanti all'autorita' giudiziaria, la linea di confine fra la tutela dell'autonomia e della liberta' delle Camere, e, a tal fine, della liberta' dei loro membri, - da un lato - e la tutela dei diritti e degli interessi, costituzionalmente protetti, suscettibili di essere lesi - dall'altro lato - e' fissata attraverso la delimitazione "funzionale" dell'ambito della prerogativa, senza la quale - come piu' volte affermato dalla Corte - l'applicazione della prerogativa si trasformerebbe in un privilegio personale, con possibili distorsioni anche del principio di eguaglianza e di parita' di opportunita' fra cittadini nella dialettica politica. E poiche' la regola per cui, nel linguaggio e nel sistema della Costituzione, le "funzioni" riferite agli organi non indicano generiche finalita', ma riguardano ambiti e modi giuridicamente definiti, vale anche per la funzione parlamentare, ancorche'essa si connoti per il suo carattere non "specializzato", mentre e' pacifico che costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione quelle manifestate nel corso dei lavori della Camera di appartenenza e dei suoi vari organi, in occasione di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facolta' proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea, l'attivita' politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non puo' dirsi, invece, di per se' esplicazione della funzione parlamentare. Nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai compiti e dalle attivita' propri delle assemblee rappresentano infatti l'esercizio della liberta' di espressione comune a tutti i consociati, cosicche', a precisazione - anche in vista di esigenze di certezza - della precedente giurisprudenza della Corte in materia, se ne deve concludere che il nesso funzionale da riscontrarsi, per poter ritenere l'insindacabilita', tra la dichiarazione e l'attivita' parlamentare, non puo' esser visto come un semplice collegamento di argomento o contesto fra l'una e l'altra, ma come identificabilita' della dichiarazione quale espressione dell'attivita' parlamentare. - Cfr. S. nn. 375/1997, 289/1998, 329/1999, 417/1999, 148/1983 e 11/2000. V. anche le seguenti massime C e D. red.: S. Pomodoro
Nel precetto dell'art. 68, primo comma, Cost., circa l'insindacabilita' di opinioni espresse di cui i parlamentari siano stati chiamati a rispondere davanti all'autorita' giudiziaria, la linea di confine fra la tutela dell'autonomia e della liberta' delle Camere, e, a tal fine, della liberta' dei loro membri, - da un lato - e la tutela dei diritti e degli interessi, costituzionalmente protetti, suscettibili di essere lesi - dall'altro lato - e' fissata attraverso la delimitazione "funzionale" dell'ambito della prerogativa, senza la quale - come piu' volte affermato dalla Corte - l'applicazione della prerogativa si trasformerebbe in un privilegio personale, con possibili distorsioni anche del principio di eguaglianza e di parita' di opportunita' fra cittadini nella dialettica politica. E poiche' la regola per cui, nel linguaggio e nel sistema della Costituzione, le "funzioni" riferite agli organi non indicano generiche finalita', ma riguardano ambiti e modi giuridicamente definiti, vale anche per la funzione parlamentare, ancorche'essa si connoti per il suo carattere non "specializzato", mentre e' pacifico che costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione quelle manifestate nel corso dei lavori della Camera di appartenenza e dei suoi vari organi, in occasione di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facolta' proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea, l'attivita' politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non puo' dirsi, invece, di per se' esplicazione della funzione parlamentare. Nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai compiti e dalle attivita' propri delle assemblee rappresentano infatti l'esercizio della liberta' di espressione comune a tutti i consociati, cosicche', a precisazione - anche in vista di esigenze di certezza - della precedente giurisprudenza della Corte in materia, se ne deve concludere che il nesso funzionale da riscontrarsi, per poter ritenere l'insindacabilita', tra la dichiarazione e l'attivita' parlamentare, non puo' esser visto come un semplice collegamento di argomento o contesto fra l'una e l'altra, ma come identificabilita' della dichiarazione quale espressione dell'attivita' parlamentare. - Cfr. S. nn. 375/1997, 289/1998, 329/1999, 417/1999, 148/1983 e 11/2000. V. anche le seguenti massime C e D. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte