Sentenza 10/2000 (ECLI:IT:COST:2000:10)
Massima numero 25126
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
11/01/2000; Decisione del
11/01/2000
Deposito del 17/01/2000; Pubblicazione in G. U. 26/01/2000
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni di senatori, o deputati, rese all'esterno delle sedi assembleari, ricollegabili ad opinioni dagli stessi espresse negli ambiti parlamentari - Estensione alle prime della insindacabilità applicabile alle seconde in base all'art. 68, primo comma. cost. - Possibilita' - Condizioni - Identità sostanziale, seppur non necessariamente testuale, del contenuto "storico" delle une e delle altre.
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni di senatori, o deputati, rese all'esterno delle sedi assembleari, ricollegabili ad opinioni dagli stessi espresse negli ambiti parlamentari - Estensione alle prime della insindacabilità applicabile alle seconde in base all'art. 68, primo comma. cost. - Possibilita' - Condizioni - Identità sostanziale, seppur non necessariamente testuale, del contenuto "storico" delle une e delle altre.
Testo
Una volta stabilito che a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni del deputato o del senatore, che per esse siano stati chiamati a rispondere davanti all'autorita' giudiziaria, possono riconoscersi coperte dall'immunita' ivi prevista solo in quanto si identifichino in un'opinione espressa in sede parlamentare, non puo' tuttavia affermarsi che tale opinione sia protetta da immunita' solo nell'occasione specifica in cui viene manifestata in questo ambito e che ricada al di fuori della sfera della prerogativa se venga riprodotta in sede diversa. La pubblicita', ed anzi la naturale destinazione, che caratterizza normalmente le attivita' e gli atti del Parlamento, proprio per assicurarne la funzione di sede massima della libera dialettica politica, comportano infatti che l'immunita' di estenda a tutte le altre sedi ed occasioni in cui l'opinione venga riprodotta al di fuori dell'ambito parlamentare, purche', beninteso, il contenuto "storico" di essa, anche se non proprio testualmente identico, sia sostanzialmente il medesimo. Dal che discende che la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o da senatore in sede parlamentare non puo' bastare a fondare l'estensione alla prima dell'immunita' che copre le seconde. - V. la precedente massima B. red.: S. Pomodoro
Una volta stabilito che a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni del deputato o del senatore, che per esse siano stati chiamati a rispondere davanti all'autorita' giudiziaria, possono riconoscersi coperte dall'immunita' ivi prevista solo in quanto si identifichino in un'opinione espressa in sede parlamentare, non puo' tuttavia affermarsi che tale opinione sia protetta da immunita' solo nell'occasione specifica in cui viene manifestata in questo ambito e che ricada al di fuori della sfera della prerogativa se venga riprodotta in sede diversa. La pubblicita', ed anzi la naturale destinazione, che caratterizza normalmente le attivita' e gli atti del Parlamento, proprio per assicurarne la funzione di sede massima della libera dialettica politica, comportano infatti che l'immunita' di estenda a tutte le altre sedi ed occasioni in cui l'opinione venga riprodotta al di fuori dell'ambito parlamentare, purche', beninteso, il contenuto "storico" di essa, anche se non proprio testualmente identico, sia sostanzialmente il medesimo. Dal che discende che la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o da senatore in sede parlamentare non puo' bastare a fondare l'estensione alla prima dell'immunita' che copre le seconde. - V. la precedente massima B. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte