Sentenza 10/2000 (ECLI:IT:COST:2000:10)
Massima numero 25131
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  11/01/2000;  Decisione del  11/01/2000
Deposito del 17/01/2000; Pubblicazione in G. U. 26/01/2000
Massime associate alla pronuncia:  25123  25124  25126  25132


Titolo
Parlamento - Immunita' parlamentari - Deliberazione della camera dei deputati di insindacabilità di dichiarazioni, rese ad agenzie giornalistiche dal deputato vittorio sgarbi, oggetto di procedimento penale innanzi al tribunale di roma per diffamazione aggravata a danno del dott. giovanni caselli - Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato, in relazione a tale deliberazione, nei confronti della camera dei deputati, dal giudice adito - Eccezione di irricevibilità per l'avvenuta promozione del giudizio con ordinanza anziche' con ricorso - Reiezione.

Testo
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati - dichiarato ammissibile in sede di delibazione con la ordinanza n. 238 del 1999 - in relazione alla deliberazione del 16 settembre 1998 con la quale l'Assemblea, su conforme parere della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti, per i quali e' in corso, davanti al suddetto Tribunale, un procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa a danno del magistrato Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, concernono opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 Cost., va respinta l'eccezione di irricevibilita' avanzata dalla difesa della Camera, per la ritenuta inidoneita' dell'atto (ordinanza anziche' ricorso) con cui il giudizio e' stato promosso. E' ben vero, infatti, che, in casi del genere, nel conflitto di attribuzioni - a differenza che nella questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale - il giudice, quale titolare della funzione giurisdizionale, si fa promotore del giudizio come parte ricorrente, in vista della tutela di un interesse potenzialmente fornito di protezione costituzionale, e dunque l'atto introduttivo e' un atto del giudizio costituzionale, ne assume i contenuti e le forme e ne segue le regole procedurali. Ma da cio' non si puo' trarre la conclusione della irricevibilita' del conflitto, quando, al di la' del 'nomen iuris', come nel caso, la ordinanza possieda i requisiti necessari di un valido ricorso, cosi' come definiti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 26