Sentenza 10/2000 (ECLI:IT:COST:2000:10)
Massima numero 25132
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  11/01/2000;  Decisione del  11/01/2000
Deposito del 17/01/2000; Pubblicazione in G. U. 26/01/2000
Massime associate alla pronuncia:  25123  25124  25126  25131


Titolo
Parlamento - Immunita' parlamentari - Deliberazione della camera dei deputati di insindacabilità di due dichiarazioni, rese ad agenzie giornalistiche dal deputato vittorio sgarbi, oggetto di procedimento penale innanzi al tribunale di roma, per diffamazione aggravata a danno del dottor giancarlo caselli - Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato, in relazione a tale delibera, nei confronti della camera, dal giudice adito - Corrispondenza sostanziale solo di una, ma non dell'altra, delle dichiarazioni incriminate, al contenuto storico delle interrogazioni presentate al riguardo dal deputato sgarbi al ministro della giustizia - Non spettanza alla camera dei deputati, per quanto si riferisce alla seconda, del potere esercitato - Conseguente annullamento, 'in parte qua' della contestata deliberazione.

Testo
A parziale accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 16 settembre 1996, deve statuirsi che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare che i fatti per i quali e' in corso presso il suddetto Tribunale procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, per diffamazione a danno dell'allora Procuratore della Repubblica di Palermo Giancarlo Caselli, limitatamente al contenuto delle dichiarazioni dal medesimo deputato non corrispondente sostanzialmente a quello delle interrogazioni da lui presentate al Ministro della Giustizia il 29 aprile 1994, concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Con conseguente annullamento, nella parte in cui si riferisce al predetto contenuto delle dichiarazioni, della deliberazione della Camera. Premesso, infatti, che, in casi del genere, esula dal compito della Corte costituzionale la risposta al quesito - su cui e' chiamato esclusivamente a pronunciarsi il giudice del processo penale - se le dichiarazioni in questione integrino gli estremi del reato ascritto al deputato, o non concretino piuttosto la manifestazione del diritto alla critica di cui egli, al pari di qualsiasi altro soggetto, fruisce in base all'art. 21 Cost., va infatti considerato che, se e' pur vero che - come sostenuto dalla difesa della Camera e ricordato pure nella delibera della Giunta - "la questione oggetto delle dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi ha costituito anche l'argomento di alcune interrogazioni parlamentari" e che le dichiarazioni incriminate potrebbero ritenersi coperte dall'immunita' se risultassero sostanzialmente riproduttive delle opinioni espresse in tali atti ispettivi, e' tuttavia decisivo, nel caso, che cio' si verifichi solo per una di esse. Atteso che, mentre per quella, delle asserzioni - da lui rese alle agenzie giornalistiche ANSA ed AGI, e pubblicata il 27 aprile 1994, per cui il deputato Sgarbi e' accusato di diffamazione aggravata, dove si diceva che "il processo Andreotti e' un processo politico", potrebbe trovare una certa sostanziale corrispondenza nell'addebito, peraltro solo ipotizzato nella interrogazione n. 3/0009 presentata il 28 aprile 1994, di essersi chiesta l'autorizzazione a procedere contro il senatore Andreotti "per motivi inesistenti e infondati", la seconda, e cioe' l'annuncio di una denuncia contro il dott. Caselli per "truffa aggravata e abuso di ufficio per aver utilizzato il proprio ruolo per un'azione politica", non trova alcuna corrispondenza sostanziale ne' nella su citata interrogazione n. 3/0009, cosi' come in nessuna delle altre due a cui pure si e' fatto richiamo: ne' in quella, presentata il 29 aprile 1994, n. 3/00010, ne', tanto meno, in quella n. 3/00937, presentata un anno prima. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte