Sentenza 11/2000 (ECLI:IT:COST:2000:11)
Massima numero 25128
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  11/01/2000;  Decisione del  11/01/2000
Deposito del 17/01/2000; Pubblicazione in G. U. 26/01/2000
Massime associate alla pronuncia:  25127  25129  25130


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni di deputati o senatori - Potere delle camere di appartenenza di riconoscerne la insindacabilità ex art. 68, primo comma, cost. - Presupposti - "Delimitazione funzionale" - Significato effettivo alla stregua dei principi costituzionali - Identificabilità della dichiarazione come espressione di attivita' parlamentare - Estensione della insindacabilità, quando ciò si verifichi, ad atti riproduttivi della dichiarazione all'esterno degli ambiti parlamentari - Condizioni - Corrispondenza sostanziale di contenuti tra gli uni e l'altra.

Testo
Riguardo ai criteri da osservarsi per distinguere in concreto, tra le dichiarazioni rese da parlamentari, quelle a cui puo', da quelle a cui non puo', estendersi la insindacabilita' prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., premesso che - pur riconoscendosi ormai superata, in ragione dei fattori di trasformazione della comunicazione politica nella societa' contemporanea, la tradizionale interpretazione che considerava compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e quindi coperti dall'immunita', i soli atti svolti all'interno dei vari organi parlamentari o anche paraparlamentari (quali, ad esempio, i "gruppi" o le "deputazioni") - e' tuttavia evidente che l'estensione del regime di insindacabilita' anche agli atti compiuti al di fuori dell'ambito dei lavori di tali organi non puo' essere automatica, atteso che l'interpretazione del primo comma dell'art. 68 Cost. non soltanto porta ad escludere, per non trasformare la prerogativa in un privilegio personale - come piu' volte si e' affermato nella giurisprudenza costituzionale (cfr. da ultimo, S. nn. 329/1999 e 289/1998) - che sia compresa nella insindacabilita' tutta la complessiva attivita' politica che il singolo membro del Parlamento pone in essere, ma porta altresi' ad affermare - come anche la Corte ha di recente statuito (v. S. n. 10/2000) - che lo stretto nesso tra le opinioni espresse dal parlamentare e l'esercizio delle relative funzioni, costantemente considerato come indefettibile presupposto di legittimita' della deliberazione di insindacabilita', deve qualificarsi non come "semplice collegamento di argomento o di contesto fra attivita' parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilita' della dichiarazione stessa quale espressione di attivita' parlamentare". Alla luce di tale interpretazione, pertanto, non possono ritenersi insindacabili quelle dichiarazioni che, fuoriuscendo dal campo applicativo del "diritto parlamentare", non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari anche se siano caratterizzate da un asserito "contesto politico", o ritenute, per il contenuto delle espressioni o per il destinatario o la sede in cui sono state rese, manifestazioni di sindacato ispettivo, giacche' tale forma di controllo politico rimessa al singolo parlamentare puo' aver rilievo solo se si esplica come funzione parlamentare, attraverso atti e procedure specificamente previste dai regolamenti parlamentari. A sua volta, quindi, il problema specifico della riproduzione, all'esterno degli organi parlamentari, di dichiarazioni gia' rese nell'esercizio di funzioni parlamentari, si puo' risolvere nel senso della insindacabilita' solo ove sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di tematiche. - V. S. nn. 329/1999, 289/1998 e 10/2000 (gia' citate nel testo). V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte