Sentenza 11/2000 (ECLI:IT:COST:2000:11)
Massima numero 25130
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
11/01/2000; Decisione del
11/01/2000
Deposito del 17/01/2000; Pubblicazione in G. U. 26/01/2000
Titolo
Parlamento - Immunita' parlamentari - Deliberazione della camera dei deputati di insindacabilità delle dichiarazioni, rese nel corso di una trasmissione televisiva dal deputato vittorio sgarbi, oggetto di procedimento penale innanzi al tribunale di bergamo per il reato di diffamazione aggravata in danno del dottor antonio di pietro - Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato, in relazione a tale delibera, dal giudice adito - Non ricollegabilita' dei fatti in questione, di per se' sicuramente non insindacabili, ad opinioni che possano ritenersi espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari - Non spettanza alla camera dei deputati del potere esercitato - Annullamento della contestata deliberazione.
Parlamento - Immunita' parlamentari - Deliberazione della camera dei deputati di insindacabilità delle dichiarazioni, rese nel corso di una trasmissione televisiva dal deputato vittorio sgarbi, oggetto di procedimento penale innanzi al tribunale di bergamo per il reato di diffamazione aggravata in danno del dottor antonio di pietro - Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato, in relazione a tale delibera, dal giudice adito - Non ricollegabilita' dei fatti in questione, di per se' sicuramente non insindacabili, ad opinioni che possano ritenersi espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari - Non spettanza alla camera dei deputati del potere esercitato - Annullamento della contestata deliberazione.
Testo
A decisione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Bergamo, deve statuirsi che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse per le quali il deputato Vittorio Sgarbi, in procedimento pendente innanzi al suddetto Tribunale, e' imputato di diffamazione aggravata in danno del dottor Antonio Di Pietro, con conseguente annullamento della deliberazione in tal senso adottata dalla Camera nella seduta del 17 giugno 1998. E' infatti incontestato che le dichiarazioni in questione (rese nel corso del programma "Sgarbi quotidiani", trasmesso dall'emittente televisiva Canale 5, e concernenti la locazione, da parte del dottor Di Pietro, di un appartamento in Milano ad un canone ritenuto esiguo) furono pronunciate - come si riconosce anche nelle deliberazioni e della Giunta per le autorizzazioni a procedere e dall'Assemblea - 'extra moenia', e cioe' fuori del Parlamento e non "nel contesto di iniziative parlamentari tipiche". Le stesse dichiarazioni, inoltre, non si possono neppure considerare connesse con alcuna forma di esercizio di funzioni parlamentari, giacche' non e' individuabile quale specifico atto parlamentare adottato dal medesimo deputato esse riproducessero, essendo invece soltanto genericamente ricollegabili alla sua "attivita' politica intesa in senso lato", che pero', come gia' rilevato, non puo', per la Corte costituzionale, costituire valido oggetto dell'immunita' parlamentare. Cosicche', non potendo, nel caso, in mancanza della necessaria connessione tra le opinioni espresse dal parlamentare e l'esercizio delle relative funzioni, invocarsi l'immunita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., se ne deve concludere che la Camera dei deputati, adottando la deliberazione di insindacabilita' in oggetto, ha interferito, in modo illegittimo, nella sfera di attribuzione dell'autorita' giudiziaria ricorrente. - V. le precedenti massime A e B. red.: S. Pomodoro
A decisione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Bergamo, deve statuirsi che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse per le quali il deputato Vittorio Sgarbi, in procedimento pendente innanzi al suddetto Tribunale, e' imputato di diffamazione aggravata in danno del dottor Antonio Di Pietro, con conseguente annullamento della deliberazione in tal senso adottata dalla Camera nella seduta del 17 giugno 1998. E' infatti incontestato che le dichiarazioni in questione (rese nel corso del programma "Sgarbi quotidiani", trasmesso dall'emittente televisiva Canale 5, e concernenti la locazione, da parte del dottor Di Pietro, di un appartamento in Milano ad un canone ritenuto esiguo) furono pronunciate - come si riconosce anche nelle deliberazioni e della Giunta per le autorizzazioni a procedere e dall'Assemblea - 'extra moenia', e cioe' fuori del Parlamento e non "nel contesto di iniziative parlamentari tipiche". Le stesse dichiarazioni, inoltre, non si possono neppure considerare connesse con alcuna forma di esercizio di funzioni parlamentari, giacche' non e' individuabile quale specifico atto parlamentare adottato dal medesimo deputato esse riproducessero, essendo invece soltanto genericamente ricollegabili alla sua "attivita' politica intesa in senso lato", che pero', come gia' rilevato, non puo', per la Corte costituzionale, costituire valido oggetto dell'immunita' parlamentare. Cosicche', non potendo, nel caso, in mancanza della necessaria connessione tra le opinioni espresse dal parlamentare e l'esercizio delle relative funzioni, invocarsi l'immunita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., se ne deve concludere che la Camera dei deputati, adottando la deliberazione di insindacabilita' in oggetto, ha interferito, in modo illegittimo, nella sfera di attribuzione dell'autorita' giudiziaria ricorrente. - V. le precedenti massime A e B. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte