Ordinanza 13/2000 (ECLI:IT:COST:2000:13)
Massima numero 25087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  11/01/2000;  Decisione del  11/01/2000
Deposito del 17/01/2000; Pubblicazione in G. U. 26/01/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Indagini preliminari - Chiusura - Richiesta di archiviazione, da parte del pubblico ministero, per infondatezza della notizia di reato - Facoltà della persona offesa, di estrarre copia ai fini di una eventuale opposizione, degli atti di cui può prendere visione - Ritenuta preclusione - Lamentata ingiustificata incidenza sull'esercizio del diritto di difesa - Inosservanza, nella ordinanza di rimessione, del principio per cui, se (come nel caso di specie) una norma di legge può essere interpretata in senso conforme a costituzione, non deve sollevarsi su di essa questione di costituzionalita' - Manifesta inammissibilità.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 408, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, in seguito a richiesta di archiviazione, da parte del pubblico ministero, per infondatezza della notizia di reato, la persona offesa, ai fini di una eventuale opposizione, abbia facolta' di estrarre copia degli atti di cui puo' prendere visione. Nel promuovere l'incidente, infatti, il rimettente giudice per le indagini preliminari, dopo aver rilevato che nessun problema, nel caso, sarebbe sorto se il pubblico ministero, adeguandosi ad uno specifico precedente delle Sezioni unite della Corte di cassazione, avesse consentito alla estrazione di copia informale degli atti quando il difensore ne aveva fatto richiesta, osserva che la Corte costituzionale, a sua volta, nella sentenza n. 192 del 1997, ha affermato - anche se con riguardo ad altra questione - che in generale "il deposito degli atti in Cancelleria a disposizione delle parti deve, di regola, comportare necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facolta' di estrarne copia". Dal che e' chiaro che nell'ordinanza di rimessione il dubbio di costituzionalita' e' prospettato con riferimento alla interpretazione data alla norma impugnata dal pubblico ministero, senza pero' condividerla, e che la ordinanza e' inoltre del tutto carente di motivazione in ordine alle ragioni per cui il giudice 'a quo' non ha ritenuto di rilasciare egli stesso le copie richieste, come pure, alla luce della sentenza n. 192 del 1997, avrebbe potuto fare. Risultandone, di conseguenza, non osservato il consolidato principio secondo il quale, ove una norma di legge consenta una interpretazione conforme a Costituzione, il giudice e' tenuto a farla propria, dovendo sollevare questione di legittimita' costituzionale solo se sia impossibile darne una interpretazione corretta.

- V. S. n. 192/1997 (gia' citata nel testo).

- Riguardo al principio su richiamato in tema di interpretazione v. inoltre, in particolare, S. n. 356/1996. V. anche Cassazione - sez. unite penali 3 febbraio - 4 aprile 1995, ric. Sciancalepore.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 408  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte