Ordinanza 14/2000 (ECLI:IT:COST:2000:14)
Massima numero 25112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
11/01/2000; Decisione del
11/01/2000
Deposito del 17/01/2000; Pubblicazione in G. U. 26/01/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Possibilità di revoca da parte del giudice dell'esecuzione - Omessa previsione nell'ipotesi di concessione, per la terza volta, del beneficio in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti - Dedotta irragionevolezza, nonché disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto nella fase di cognizione - Manifesta infondatezza della questione.
Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Possibilità di revoca da parte del giudice dell'esecuzione - Omessa previsione nell'ipotesi di concessione, per la terza volta, del beneficio in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti - Dedotta irragionevolezza, nonché disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto nella fase di cognizione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 168, primo comma, cod. pen. - <> cod. proc. pen. - poiche' all'intervento additivo richiesto osta il principio dell'intangibilita' del giudicato, in ossequio al quale la problematica dell'errore di fatto 'in iudicando' o 'in procedendo', in cui sia incorso il giudice della cognizione in una sentenza divenuta irrevocabile, e' estranea alla competenza del giudice della esecuzione. Peraltro, il giudice rimettente vorrebbe estendere la sfera di applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., relativo ai casi di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa per l'intervento di un fatto successivo, alla diversa situazione della revoca di una sospensione condizionale originariamente viziata da un errore relativo ai presupposti dell'istituto, in quanto concessa per la terza volta.
- Cfr. S. nn. 294/1995 e 28/1969, nonche' O. n. 413/1999.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 168, primo comma, cod. pen. - <
- Cfr. S. nn. 294/1995 e 28/1969, nonche' O. n. 413/1999.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n. 0
art. 168
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte