Ordinanza 15/2000 (ECLI:IT:COST:2000:15)
Massima numero 25086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  11/01/2000;  Decisione del  11/01/2000
Deposito del 17/01/2000; Pubblicazione in G. U. 26/01/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo civile - Procedimenti sommari - Procedimento per convalida di sfratto - Obbligo, per l'ufficiale giudiziario, in caso di notificazione dell'intimazione non "in mani proprie", di spedire avviso all'intimato a mezzo di raccomandata, allegando all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione - Conseguente ritenuta preclusione, per il ricorrente, a causa della evidente impraticabilità dell'avviso a mezzo posta, nell'ipotesi (ricorrente nella specie) in cui, risultando sconosciuti residenza, dimora e domicilio del destinatario, la notificazione sia stata effettuata nelle forme previste dall'art. 143 cod. proc. civ., di avvalersi della procedura semplificata - Prospettata violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza, con incidenza sul diritto di azione e di difesa - Insussistenza - Fondamento della disposizione impugnata nell'esigenza che i previsti sfavorevoli effetti della mancata comparizione od opposizione dell'intimato, non si producano senza sua piena conoscenza dell'avviata procedura - Discrezionalità del legislatore riguardo ai modi della tutela giurisdizionale, nel caso comunque assicurata - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 660, ultimo comma, cod. proc. civ., denunciato in quanto, col richiedere, in ogni caso, riguardo al procedimento per convalida di licenza (o per finita locazione) che, se l'intimazione non sia notificata "in mani proprie", l'ufficiale giudiziario spedisca al destinatario un avviso a mezzo di lettera raccomandata, allegandone ricevuta all'originale dell'atto, nell'ipotesi - ricorrente nella specie - in cui, essendo stata la notificazione effettuata, per obiettiva irreperibilita' del destinatario, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., mediante deposito dell'atto nella casa comunale, il prescritto ulteriore avviso a mezzo posta si dimostri impossibile, impedisce ingiustamente all'intimante, ad avviso del giudice 'a quo' - peraltro plausibilmente motivato alla stregua dei comuni canoni dell'interpretazione - di avvalersi della procedura semplificata. La contestata previsione della necessita' dell'avviso a mezzo posta, risponde infatti all'esigenza - predominante nella disciplina del procedimento di convalida, ispirata essenzialmente a cautela - di imputare i previsti effetti sfavorevoli della mancata comparizione o della mancata opposizione solo ad un comportamento volontario 'ex informata conscientia' dell'intimato, e pertanto - se si considera che il medesimo intento e' alla base, nella medesima disciplina, anche dell'esclusione della notificazione dell'intimazione al domicilio eletto (art. 660, primo comma, cod. proc. civ.) e dell'attribuzione al giudice del potere di ordinare la rinnovazione della citazione ove risulti od appaia probabile la mancata conoscenza di questa (art. 663, primo comma, cod. proc. civ.), nonche', in altro campo, dell'incompatibilita' tra procedimento per decreto penale di condanna ed irreperibilita' dell'imputato, sancita dall'art. 460, quarto comma, cod. proc. pen. - non puo' dirsi viziata da irrazionalita'. Ne', d'altro canto, sussiste - data l'evidente disomogeneita' delle situazioni poste a raffronto - la anche asserita ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al locatore che abbia potuto notificare l'intimazione, nell'ipotesi di irreperibilita' solo soggettiva e temporanea, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.. Mentre, quanto alla prospettata lesione del diritto di azione e di difesa e' sufficiente ricordare che rientra nella discrezionalita' del legislatore differenziare, con riguardo alle particolarita' del rapporto da tutelare, i modi della tutela giurisdizionale, nella specie comunque assicurata giacche' il locatore, pur nell'ipotesi di oggettiva irreperibilita' del conduttore, puo' sempre esperire l'ordinaria azione contrattuale.

- Riguardo alla disciplina del procedimento 'de quo', v., in particolare, S. n. 171/1974 e n. 89/1972.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n. 0  art. 660  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte