Sentenza 77/2022 (ECLI:IT:COST:2022:77)
Massima numero 44821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del
08/02/2022; Decisione del
08/02/2022
Deposito del 25/03/2022; Pubblicazione in G. U. 30/03/2022
Titolo
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Procedimento di individuazione di aree o zone non idonee all'installazione - Valutazione di Regioni e Province - Intervento di "primo livello", con finalità di semplificazione e accelerazione - Necessità di bilanciare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di valorizzazione delle fonti rinnovabili. (Classif. 094007).
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Procedimento di individuazione di aree o zone non idonee all'installazione - Valutazione di Regioni e Province - Intervento di "primo livello", con finalità di semplificazione e accelerazione - Necessità di bilanciare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di valorizzazione delle fonti rinnovabili. (Classif. 094007).
Testo
L'individuazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di aree o zone non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, opera una valutazione di "primo livello", finalizzata a semplificare e ad accelerare la valutazione che, in via definitiva, deve compiersi nell'ambito del procedimento di autorizzazione. In detta istruttoria le stesse sono tenute a conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e del rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing). (Precedenti: S. 11/2022; S.177/2021 - mass. 44094).
L'individuazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di aree o zone non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, opera una valutazione di "primo livello", finalizzata a semplificare e ad accelerare la valutazione che, in via definitiva, deve compiersi nell'ambito del procedimento di autorizzazione. In detta istruttoria le stesse sono tenute a conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e del rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing). (Precedenti: S. 11/2022; S.177/2021 - mass. 44094).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte