Sentenza 17/2000 (ECLI:IT:COST:2000:17)
Massima numero 25107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
12/01/2000; Decisione del
12/01/2000
Deposito del 21/01/2000; Pubblicazione in G. U. 26/01/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Riconoscimento in favore dei crediti di alimenti - Mancata espressa previsione per i crediti di mantenimento del coniuge separato o divorziato - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, per irragionevole disparità di trattamento - Estensibilita' del privilegio, alla luce di una interpretazione della norma conforme a costituzione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Riconoscimento in favore dei crediti di alimenti - Mancata espressa previsione per i crediti di mantenimento del coniuge separato o divorziato - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, per irragionevole disparità di trattamento - Estensibilita' del privilegio, alla luce di una interpretazione della norma conforme a costituzione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2751, n. 4, e 2778, n. 17, cod. civ., nella parte in cui non riconoscerebbero il privilegio generale sui mobili del debitore anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato. Infatti - posto che uno speciale rilievo va riconosciuto alla causa del credito, che rappresenta la "ratio" giustificativa e, al tempo stesso, il criterio di interpretazione del privilegio, valendo a determinarne l'ambito oggettivo e soggettivo; che, pertanto, se si prescinde da considerazioni puramente nominalistiche per guardare al suo profilo funzionale, risulta chiaro come il credito di alimenti di cui all'art. 2751 n. 4 cod. civ. sia diretto a soddisfare, in conformita' al significato comune dell'espressione, le necessita' di vita dell'alimentando, anche se in misura quantitativamente diversa, a seconda delle circostanze e dei soggetti che vengano di volta in volta in considerazione; e che e' indubbio che la funzione sopra specificata e' propria, nella sua ampiezza, anche del credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato - le disposizioni impugnate debbono essere interpretate, conformemente all'art. 3 Cost. (ottemperando al fondamentale canone ermeneutico, che, nel concorso tra piu' possibili interpretazioni, impone di preferire quella conforme a Costituzione), nel senso dell'estensione del privilegio anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato.
- S. n. 84/1992.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2751, n. 4, e 2778, n. 17, cod. civ., nella parte in cui non riconoscerebbero il privilegio generale sui mobili del debitore anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato. Infatti - posto che uno speciale rilievo va riconosciuto alla causa del credito, che rappresenta la "ratio" giustificativa e, al tempo stesso, il criterio di interpretazione del privilegio, valendo a determinarne l'ambito oggettivo e soggettivo; che, pertanto, se si prescinde da considerazioni puramente nominalistiche per guardare al suo profilo funzionale, risulta chiaro come il credito di alimenti di cui all'art. 2751 n. 4 cod. civ. sia diretto a soddisfare, in conformita' al significato comune dell'espressione, le necessita' di vita dell'alimentando, anche se in misura quantitativamente diversa, a seconda delle circostanze e dei soggetti che vengano di volta in volta in considerazione; e che e' indubbio che la funzione sopra specificata e' propria, nella sua ampiezza, anche del credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato - le disposizioni impugnate debbono essere interpretate, conformemente all'art. 3 Cost. (ottemperando al fondamentale canone ermeneutico, che, nel concorso tra piu' possibili interpretazioni, impone di preferire quella conforme a Costituzione), nel senso dell'estensione del privilegio anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato.
- S. n. 84/1992.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n. 0
art. 2751
co. 0
codice civile
n. 0
art. 2778
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte