Sentenza 18/2000 (ECLI:IT:COST:2000:18)
Massima numero 25108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  12/01/2000;  Decisione del  12/01/2000
Deposito del 21/01/2000; Pubblicazione in G. U. 26/01/2000
Massime associate alla pronuncia:  25109  25110


Titolo
Contenzioso tributario - Giudizio innanzi alle commissioni tributarie - Divieto di prova testimoniale - Prospettata lesione del principio di eguaglianza, per irragionevole disparità di trattamento tra le parti, e anche tra sistemi processuali diversi, nonche' del diritto di difesa - Specificita' del processo tributario - Prospettata violazione del principio di capacità contributiva - Riferibilita' del principio non alla disciplina processuale, ma alla disciplina sostanziale dei tributi - Non irragionevole scelta e discrezionalità del legislatore con riguardo all'ammissibilita' dei singoli mezzi di prova - Non fondatezza.

Testo
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della l. 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui esclude l'ammissibilita' della prova testimoniale nel processo tributario. Infatti, con riferimento all'art. 3 Cost., va anzitutto escluso che il divieto di prova testimoniale possa collidere con il principio di "parita' delle armi" - che rappresenta l'espressione, in campo processuale del principio di eguaglianza - in quanto esso e' formulato in termini generali ed astratti. Inoltre, sempre con riferimento all'art. 3 - e sotto il diverso profilo della comparazione con altri sistemi processuali, evocato in base alla considerazione che, mentre in altri procedimenti giurisdizionali (civile, penale) la parte puo' normalmente ricorrere a prove testimoniali, il divieto assoluto della prova testimoniale sarebbe lesivo del principio di eguaglianza e del generale canone di ragionevolezza, non essendo in alcun modo giustificabile tale previsione normativa a seconda del tipo di contenzioso instaurato - non esiste affatto un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformita' di regole processuali tra i diversi tipi di processo, sicche' i diversi ordinamenti processuali ben possono differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e delle situazioni sostanziali dedotte in giudizio, anche in relazione all'epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento. Ne consegue che il divieto della prova testimoniale nel processo tributario trova giustificazione, sia nella spiccata specificita' dello stesso rispetto a quello civile ed amministrativo, correlata alla configurazione dell'organo decidente e al rapporto sostanziale oggetto del giudizio; sia nella circostanza che esso e' ancora, specie sul piano istruttorio, in massima parte scritto e documentale; sia, infine, nella stessa natura della pretesa fatta valere dall'amministrazione finanziaria attraverso un procedimento di accertamento dell'obbligo del contribuente che mal si concilia con la prova testimoniale. L'asserita violazione dell'art. 24 Cost. deve ritenersi, a sua volta, insussistente, sia perche' l'esclusione della prova testimoniale nel processo tributario non costituisce, di per se', violazione del diritto di difesa - potendo questo essere diversamente regolato dal legislatore, nella sua discrezionalita', in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti; sia perche' l'asserita impossibilita' della parte di fornire 'aliunde' la prova di una specifica circostanza di fatto, quand'anche esistente, non potrebbe, di per se', ascriversi a vizio di legittimita' costituzionale della norma, essendo conseguenza necessitata della scelta, discrezionale, del legislatore riguardo all'ammissibilita' ed ai limiti dei singoli mezzi di prova (scelta, del resto, presente anche nel processo civile, in relazione a determinati fatti o rapporti la cui prova puo' essere fornita soltanto per iscritto). Con riferimento, infine, all'art. 53 Cost., tale disposizione riguarda la disciplina sostanziale dei tributi e non quella del processo. - S. nn. 128/1972, 120/1992, 253/1994, 82/1996, 53/1998 e 141/1998; O. nn. 506/1987, 76/1989, 108/1990, 6/1991, 322/1992, 114/1999. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte