Sentenza 18/2000 (ECLI:IT:COST:2000:18)
Massima numero 25109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  12/01/2000;  Decisione del  12/01/2000
Deposito del 21/01/2000; Pubblicazione in G. U. 26/01/2000
Massime associate alla pronuncia:  25108  25110


Titolo
Contenzioso tributario - Giudizio innanzi alle commissioni tributarie - Divieto di prova testimoniale - Ritenuta impossibilità di utilizzare in sede processuale le dichiarazioni di terzi raccolte dall'amministrazione nella fase procedimentale - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa del contribuente - Non fondatezza.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992, (che deve essere) interpretato nel senso di non ricomprendere, nella previsione del diritto di prova testimoniale, anche l'inammissibilita' delle dichiarazioni di terzi, eventualmente raccolte dall'amministrazione nella fase procedimentale, tenuto conto che le dichiarazioni in questione sono essenzialmente diverse dalla prova testimoniale, che e' necessariamente orale e di solito ad iniziativa di parte, richiede la formulazione di specifici capitoli, comporta il giuramento dei testi e riveste, conseguentemente, un particolare valore probatorio. Infatti, la possibilita' che le dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'amministrazione finanziaria trovino ingresso, a carico del contribuente, in un processo nel quale quest'ultimo non puo' avvalersi, per contestarne l'efficacia probatoria, della prova testimoniale non collide ne' con il principio di eguaglianza, ne' con il diritto di difesa del contribuente medesimo. Con il principio di eguaglianza, perche' il valore probatorio di dichiarazioni siffatte e' solamente quello proprio degli elementi indiziari, che, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione; sicche', trattandosi di un'efficacia ben diversa da quella che deve riconoscersi alla prova testimoniale, tale rilievo e' sufficiente ad escludere che l'ammissione di un mezzo di prova (le dichiarazioni dei terzi) e l'esclusione dell'altro (la prova testimoniale) possa comportare la violazione del principio di "parita' delle armi". Con il diritto di difesa del contribuente, perche' questi, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, puo' contestare la veridicita' delle dichiarazioni di terzi, raccolte dall'amministrazione nella fase procedimentale; sicche', ove cio' avvenga, il giudice tributario - se non ritenga che l'accertamento sia adeguatamente sorretto da altri mezzi di prova, anche a prescindere dalle predette dichiarazioni - potra' e dovra' far uso degli ampi poteri inquisitori riconosciutigli dal comma 1 dell'art. 7, rinnovando e, eventualmente, integrando, secondo le indicazioni delle parti e con garanzia di imparzialita', l'attivita' istruttoria svolta dall'ufficio, tenuto soprattutto conto che, in presenza di una specifica richiesta di parte, le ragioni del mancato esercizio di tale potere-dovere sono soggette al generale sindacato di congruita' e sufficienza della motivazione, proprio delle decisioni giurisdizionali (cfr. Massima "A"). red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte