Sentenza 18/2000 (ECLI:IT:COST:2000:18)
Massima numero 25110
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
12/01/2000; Decisione del
12/01/2000
Deposito del 21/01/2000; Pubblicazione in G. U. 26/01/2000
Titolo
Contenzioso tributario - Concordato di massa (accertamento con adesione del contribuente) - Causa ostativa costituita dal procedimento penale a carico del contribuente - Mancata esclusione in caso di successiva archiviazione o definizione con sentenza di proscioglimento o di assoluzione - Prospettata lesione dei principi di eguaglianza e di presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva dell'imputato - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Inammissibilità.
Contenzioso tributario - Concordato di massa (accertamento con adesione del contribuente) - Causa ostativa costituita dal procedimento penale a carico del contribuente - Mancata esclusione in caso di successiva archiviazione o definizione con sentenza di proscioglimento o di assoluzione - Prospettata lesione dei principi di eguaglianza e di presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva dell'imputato - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile, per omessa motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2-bis, comma 2, e 3 d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), conv., con modif., nella l. 30 novembre 1994, n. 656 - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - nella parte in cui non prevede che la causa ostativa del concordato di massa, rappresentata dalla rilevanza penale, relativa a determinati reati, della condotta del contribuente, venga meno in caso di successiva archiviazione del procedimento penale, ovvero di definizione dello stesso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione. red.: S. Di Palma
E' inammissibile, per omessa motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2-bis, comma 2, e 3 d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), conv., con modif., nella l. 30 novembre 1994, n. 656 - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - nella parte in cui non prevede che la causa ostativa del concordato di massa, rappresentata dalla rilevanza penale, relativa a determinati reati, della condotta del contribuente, venga meno in caso di successiva archiviazione del procedimento penale, ovvero di definizione dello stesso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte