Ordinanza 19/2000 (ECLI:IT:COST:2000:19)
Massima numero 25111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
12/01/2000; Decisione del
12/01/2000
Deposito del 21/01/2000; Pubblicazione in G. U. 26/01/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Giudizio di primo grado - Assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - Potere del giudice di appello di pronunciare sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti in primo grado - Dedotta violazione del principio di eguaglianza - 'Ius superveniens' - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Processo penale - Giudizio di primo grado - Assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - Potere del giudice di appello di pronunciare sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti in primo grado - Dedotta violazione del principio di eguaglianza - 'Ius superveniens' - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perche' valuti se, a seguito della intervenuta modifica legislativa dell'art. 448 cod. proc. pen. denunciato, permanga la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale proposta. (Nella specie, la Corte di appello di Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 448 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il potere del giudice di appello di pronunciare sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti nel giudizio di primo grado anche quando in tale giudizio l'imputato sia stato assolto a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.. Successivamente, la norma censurata e' stata modificata dall'art. 34 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e, nella nuova formulazione, prevede espressamente, al primo comma, che, nel giudizio di impugnazione, il giudice puo' pronunciare sentenza di applicazione della pena anche nel caso di rigetto della richiesta formulata 'ex' art. 444, comma 1, cod. proc. pen.).
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perche' valuti se, a seguito della intervenuta modifica legislativa dell'art. 448 cod. proc. pen. denunciato, permanga la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale proposta. (Nella specie, la Corte di appello di Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 448 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il potere del giudice di appello di pronunciare sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti nel giudizio di primo grado anche quando in tale giudizio l'imputato sia stato assolto a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.. Successivamente, la norma censurata e' stata modificata dall'art. 34 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e, nella nuova formulazione, prevede espressamente, al primo comma, che, nel giudizio di impugnazione, il giudice puo' pronunciare sentenza di applicazione della pena anche nel caso di rigetto della richiesta formulata 'ex' art. 444, comma 1, cod. proc. pen.).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 448
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte