Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Regime abilitativo - Riconduzione alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Conseguente necessità che le Regioni ne rispettino i principi fondamentali dettati dal d.lgs. n. 387 del 2003 e dalle linee guida (d.m. 10 settembre 2010) (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Abruzzo che sospende le procedure di autorizzazione di detti impianti nelle zone caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità, nelle more dell'individuazione delle aree e dei siti non idonei). (Classif. 094007).
Le disposizioni che attengono al regime abilitativo degli impianti di energia da fonti rinnovabili coinvolgono la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», affidata dall'art. 117, terzo comma, Cost. alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, nel cui ambito le Regioni sono tenute a rispettare i principi fondamentali dettati dal legislatore statale, in buona parte racchiusi nel d.lgs. n. 387 del 2003. In particolare, l'art. 12, che disciplina le procedure per l'autorizzazione dei detti impianti, ha introdotto princìpi che non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale. (Precedenti: S. 177/2021 - mass. 44094; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 69/2018 - mass. 40785; S. 99/2012 - mass. 36270).
Tra i principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» sono annoverate le linee guida approvate con il d.m. 10 settembre 2010, vincolanti nei confronti delle Regioni in quanto costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria. Nell'indicare puntuali modalità attuative della legge statale, esse hanno natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. (Precedenti: S. 177/2021 - mass. 44094; S. 46/2021 - mass- 43714; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 86/2019 - mass. 42667; S. 69/2018).
Costituiscono principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» la celere conclusione delle procedure di autorizzazione e la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, al contempo attuativi di direttive dell'Unione europea e riflesso di impegni internazionali. (Precedenti: S. 286/2019 - mass. 40965 e 40967; S. 13/2014 - mass. 37604).
Il compito di valutare in concreto gli interessi coinvolti nell'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è affidato a celeri procedure amministrative, sicché dette valutazioni non possono essere condizionate e limitate da criteri cristallizzati in disposizioni legislative regionali, né a fortiori essere impedite e, sia pure temporaneamente, ostacolate da fonti legislative regionali. (Precedenti: S. 177/2021 - mass. 44094; S. 106/2020 - mass. 42993, S. 286/2019 - mass. 40965; S. 69/2018 - mass. 40784; S. 44/2011 - mass. 35352).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021 che, nelle more dell'individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all'installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili, sospende le procedure di autorizzazione di impianti di produzione di energia eolica, di grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità e/o di particolare pregio. Dette procedure, che - in base ai principi fondamentali dettati a livello statale - devono essere semplificate e accelerate vengono sospese, nelle citate zone agricole, in contrasto con l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 che individua un termine massimo per la conclusione del procedimento unico. La sospensione delle procedure, in attesa del compimento del procedimento di individuazione delle zone non idonee, ne contraddice la stessa ratio di strumento acceleratorio né è giustificata dal ritardo nel suo completamento, atteso che tutti gli interessi coinvolti - compresi quelli alla tutela delle produzioni alimentari di qualità e di particolare pregio - vengono ponderati nel procedimento di autorizzazione, implicando la mancanza della previa istruttoria regionale soltanto l'insussistenza di una valutazione di "primo livello", che avrebbe reso più agevole e celere il giudizio da operare in concreto nel procedimento autorizzativo). (Precedenti. S. 11/2022 - mass. 44476; S.177/2021 - mass. 44094).