Regioni (competenza esclusiva statale) – Istruzione (norme generali) – Definizione della materia – Disposizioni che definiscono la struttura portante del sistema nazionale e che assicurano un’offerta formativa omogenea – Ratio – Garanzia della sostanziale parità di trattamento tra gli utenti, della libertà di istituire scuole nonché della parità tra scuole statali e non – Riconduzione alla materia anche delle disposizioni relative all’adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell’iscrizione/accesso ai servizi scolastici. (Classif. 216016).
Le norme generali sull’istruzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, consistono in quelle disposizioni che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell’istruzione, nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra scuole statali e non. Rivestono la medesima qualifica, inoltre, le disposizioni statali che riguardano l’adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell’iscrizione e dell’accesso ai servizi scolastici. (Precedenti: S. 192/2024; S. 168/2024 - mass. 46401; S. 223/2023; S. 186/2019 - mass. 41710; S. 5/2018 - mass. 39688; S. 92/2011 - mass. 35497; S. 309/2010 - mass. 34986; S. 200/2009 - mass. 33544 e 33545; O. 199/2024).