Ordinanza 22/2000 (ECLI:IT:COST:2000:22)
Massima numero 25134
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
17/01/2000; Decisione del
17/01/2000
Deposito del 27/01/2000; Pubblicazione in G. U. 02/02/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (giudizio per) - Ricorso proposto dal giudice di pace di scandiano nei confronti del parlamento, nelle persone dei presidenti 'pro-tempore' della camera dei deputati e del senato della repubblica - Lamentata attribuzione al consiglio superiore della magistratura del potere di deliberazione in ordine ai provvedimenti di decadenza e di dispensa dal servizio dei giudici di pace, adottati con decreto del presidente della repubblica - Carenza di legittimazione del ricorrente, nella specie non agente nell'esercizio di funzioni giurisdizionali - Inammissibilità.
Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (giudizio per) - Ricorso proposto dal giudice di pace di scandiano nei confronti del parlamento, nelle persone dei presidenti 'pro-tempore' della camera dei deputati e del senato della repubblica - Lamentata attribuzione al consiglio superiore della magistratura del potere di deliberazione in ordine ai provvedimenti di decadenza e di dispensa dal servizio dei giudici di pace, adottati con decreto del presidente della repubblica - Carenza di legittimazione del ricorrente, nella specie non agente nell'esercizio di funzioni giurisdizionali - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice di pace di Scandiano, quale coordinatore dell'ufficio, nei confronti del Parlamento, nelle persone dei Presidenti 'pro-tempore' della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per violazione degli artt. 24, 101, 102 e 105 Cost., in relazione all'art. 9, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) - nella parte in cui prevede che <> -, per carenza del requisito soggettivo. Infatti, posto che in ordine a tal requisito la Corte ha piu' volte affermato che la legittimazione dei singoli organi giurisdizionali ad essere parte nei conflitti di attribuzione sussiste limitatamente all'esercizio dell'attivita' giurisdizionale assistita da garanzia costituzionale; nella fattispecie, il ricorrente e' manifestamente privo della legittimazione attiva perche' agisce quale <> dell'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e non nell'esercizio di funzioni giurisdizionali.
- Cfr. O. nn. 244/1999 e 340/1999.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice di pace di Scandiano, quale coordinatore dell'ufficio, nei confronti del Parlamento, nelle persone dei Presidenti 'pro-tempore' della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per violazione degli artt. 24, 101, 102 e 105 Cost., in relazione all'art. 9, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) - nella parte in cui prevede che <> -, per carenza del requisito soggettivo. Infatti, posto che in ordine a tal requisito la Corte ha piu' volte affermato che la legittimazione dei singoli organi giurisdizionali ad essere parte nei conflitti di attribuzione sussiste limitatamente all'esercizio dell'attivita' giurisdizionale assistita da garanzia costituzionale; nella fattispecie, il ricorrente e' manifestamente privo della legittimazione attiva perche' agisce quale <
- Cfr. O. nn. 244/1999 e 340/1999.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/11/1991
n. 374
art. 9
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 105
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37