Sentenza 24/2000 (ECLI:IT:COST:2000:24)
Massima numero 25120
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  20/01/2000;  Decisione del  20/01/2000
Deposito del 04/02/2000; Pubblicazione in G. U. 09/02/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione acquisitiva (c.d. accessione invertita) - Normativa temporanea adottata nel d.l. n. 333 del 1992 e successive modifiche - Previsione in favore del proprietario espropriato di indennizzo pari a circa la metà del valore bel bene - Asserita ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla misura dell'indennizzo stabilita dall'art. 938 del codice civile, nei rapporti tra proprietari privati di fondi contigui, in seguito a costruzione di edificio ad opera di uno di essi su porzione del suolo dell'altro - Insussistenza - Essenziale diversità e conseguente incomparabilita' delle fattispecie poste a confronto - Non fondatezza della questione.

Testo
Non e' fondata, in materia di espropriazioni, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5-bis, comma 7-bis. del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359) introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, denunciato, - nella parte in cui, nel disciplinare gli effetti della c.d. accessione invertita, prevede la corresponsione in favore del soggetto privato della proprieta' del suolo ad opera della pubblica amministrazione in seguito alla costruzione sullo stesso di un'opera di pubblica utilita', di una somma corrispondente alla indennita' di esproprio (senza abbattimento del 40%), maggiorata del 10%, pressocche' pari al valore dimezzato del bene - per la discriminazione, ritenuta irragionevole, che si verificherebbe rispetto alla previsione di cui all'art. 938 cod. civ., che, con riferimento alla occupazione, nella costruzione di un edificio da parte di un proprietario su una porzione di fondo attiguo, prevede invece la corresponsione al proprietario del suolo del doppio del valore della superficie occupata, oltre al risarcimento del danno. Si tratta infatti di ipotesi di accessione palesemente non comparabili perche' completamente diverse, sia sotto il profilo dei soggetti, che dei presupposti di applicabilita' e della natura delle norme, atteso che, mentre, in quella contemplata dall'art. 938 cod. civ. l'attribuzione della proprieta' al costruttore avviene sul presupposto della posizione di buona fede (ignoranza di costruire sul suolo altrui) dello stesso costruttore, di fronte all'inerzia del proprietario (mancanza di opposizione per un periodo di tre mesi dall'inizio della costruzione) e non automaticamente, ma sulla base di una domanda e per effetto di una decisione del giudice civile non assolutamente vincolata, ma adottata in base ad una valutazione delle circostanze dello sconfinamento e dell'opportunita' del trasferimento secondo una ponderazione degli interessi in gioco, nel caso in questione, invece, si ha una occupazione, ancorche' illegittima, della pubblica amministrazione, sostenuta da valida dichiarazione di pubblica utilita', di modo che, in mancanza di tale dichiarazione (cui viene equiparata la dichiarazione annullata) si e' al di fuori dell'ambito della norma denunciata. La quale, inoltre, a differenza di quella assunta a termine di paragone - che ha carattere permanente - risulta inserita in un testo di dichiarata temporaneita', collegata com'e' alla emanazione di una disciplina organica per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', ed ha finalita' egualmente temporanee e di emergenza rivolte a regolare situazioni passate (occupazioni anteriori al 30 settembre 1996). Per non parlare, infine, delle finalita' dell'intervento - che nella disposizione impugnata e' pubblico, con una contrapposizione tra interessi pubblici, relativi all'opera di pubblica utilita', e privati dei proprietari del suolo, che puo' giustificare un diverso bilanciamento degli stessi - laddove, nella disciplina dell'art. 938 cod. civ. e' destinato ad operare nell'ambito esclusivo di rapporti tra privati.

- Cfr. S. n. 148/1999.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  11/07/1992  n. 333  art. 5  co. 7

legge  08/08/1992  n. 359  art. 0  co. 0

legge  23/12/1996  n. 662  art. 3  co. 65

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte