Sentenza 25/2000 (ECLI:IT:COST:2000:25)
Massima numero 25141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
20/01/2000; Decisione del
20/01/2000
Deposito del 04/02/2000; Pubblicazione in G. U. 09/02/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposta sui redditi - Redditi a tassazione separata - Notaio - Indennità per cessazione dalle funzioni notarili - Tassabilita' anche per la quota costituita dalla contribuzione a carico del professionista - Denunciata disparità di trattamento tra i contribuenti, e in relazione al diverso regime tributario dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali, pur inciso da una sentenza di illegittimità costituzionale (n. 178 del 1986), con pregiudizio della adeguatezza della prestazione indennitaria - Diversità delle situazioni a confronto e dei relativi assetti normativi - Non fondatezza della questione.
Imposta sui redditi - Redditi a tassazione separata - Notaio - Indennità per cessazione dalle funzioni notarili - Tassabilita' anche per la quota costituita dalla contribuzione a carico del professionista - Denunciata disparità di trattamento tra i contribuenti, e in relazione al diverso regime tributario dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali, pur inciso da una sentenza di illegittimità costituzionale (n. 178 del 1986), con pregiudizio della adeguatezza della prestazione indennitaria - Diversità delle situazioni a confronto e dei relativi assetti normativi - Non fondatezza della questione.
Testo
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1, lett. e) d. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del t.u. delle imposte sui redditi), che prevede la tassazione separata dell'indennita' percepita dai notai per la cessazione delle relative funzioni. Infatti, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - il quale ultimo precetto si interpreta anche quale specificazione del principio generale di eguaglianza, nel senso che solo a situazioni omogenee devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario diseguale - la presente fattispecie non e' assimilabile a quella riguardante la tassazione dell'indennita' di buonuscita per i dipendenti statali (prevista dagli artt. 2 e 4, comma 1, e 4 della legge n. 482 del 1985), su cui e' intervenuta la sentenza di questa Corte n. 178 del 1986, sia per l'incomparabilita' delle situazioni mezze a raffronto, tenuto conto che l'indennita' di buonuscita si riferisce ad un rapporto di lavoro subordinato, mentre l'indennita' di cessazione dalle funzioni riguarda un professionista, lavoratore autonomo, qual e' il notaio; sia per la diversita' degli assetti normativi nei quali ricadono le due indennita', tenuto conto che quella corrisposta ai notai non perde, in ragione della sua provenienza e della sua destinazione, il carattere reddituale e, quindi, non puo' sottrarsi ad imposizione. Con riferimento, poi, all'art. 38 Cost., la disposizione impugnata non collide con il parametro evocato, in quanto, oltre alle ragioni gia' addotte circa i caratteri dell'indennita' in questione, il suo trattamento tributario (tassazione separata) non incide sull'adeguatezza della prestazione indennitaria, ma, anzi, e' volto ad evitare il determinarsi di un'applicazione iniqua del meccanismo della progressivita' dell'IRPEF.
- S. nn. 120/1972, 104/1985, 99 e 243/1993, 50/1994, 287/1996; O. nn. 328 e 400/1994.
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1, lett. e) d. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del t.u. delle imposte sui redditi), che prevede la tassazione separata dell'indennita' percepita dai notai per la cessazione delle relative funzioni. Infatti, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - il quale ultimo precetto si interpreta anche quale specificazione del principio generale di eguaglianza, nel senso che solo a situazioni omogenee devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario diseguale - la presente fattispecie non e' assimilabile a quella riguardante la tassazione dell'indennita' di buonuscita per i dipendenti statali (prevista dagli artt. 2 e 4, comma 1, e 4 della legge n. 482 del 1985), su cui e' intervenuta la sentenza di questa Corte n. 178 del 1986, sia per l'incomparabilita' delle situazioni mezze a raffronto, tenuto conto che l'indennita' di buonuscita si riferisce ad un rapporto di lavoro subordinato, mentre l'indennita' di cessazione dalle funzioni riguarda un professionista, lavoratore autonomo, qual e' il notaio; sia per la diversita' degli assetti normativi nei quali ricadono le due indennita', tenuto conto che quella corrisposta ai notai non perde, in ragione della sua provenienza e della sua destinazione, il carattere reddituale e, quindi, non puo' sottrarsi ad imposizione. Con riferimento, poi, all'art. 38 Cost., la disposizione impugnata non collide con il parametro evocato, in quanto, oltre alle ragioni gia' addotte circa i caratteri dell'indennita' in questione, il suo trattamento tributario (tassazione separata) non incide sull'adeguatezza della prestazione indennitaria, ma, anzi, e' volto ad evitare il determinarsi di un'applicazione iniqua del meccanismo della progressivita' dell'IRPEF.
- S. nn. 120/1972, 104/1985, 99 e 243/1993, 50/1994, 287/1996; O. nn. 328 e 400/1994.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
22/12/1986
n. 917
art. 16
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte
legge 26/09/1985
n. 482
art. 2
legge 26/09/1985
n. 482
art. 4
co. 1
legge 26/09/1985
n. 482
art. 4
co. 4