Sentenza 26/2000 (ECLI:IT:COST:2000:26)
Massima numero 25152
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
20/01/2000; Decisione del
20/01/2000
Deposito del 04/02/2000; Pubblicazione in G. U. 09/02/2000
Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni sul lavoro in agricoltura - Lavoratori autonomi - Diritto alla assicurazione obbligatoria - Requisito della esclusività o della prevalenza del lavoro agricolo, in sostituzione del criterio della abitualita' nel lavoro - Dedotta irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni sul lavoro in agricoltura - Lavoratori autonomi - Diritto alla assicurazione obbligatoria - Requisito della esclusività o della prevalenza del lavoro agricolo, in sostituzione del criterio della abitualita' nel lavoro - Dedotta irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza - dell'art. 14, lett. b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui stabilisce che i lavoratori agricoli di cui all'art. 205, lettera b), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 hanno diritto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1^ giugno 1993, <>, ossia a condizione che si dedichino al lavoro agricolo <> (secondo quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9). Infatti - posto che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur finalizzata all'obiettivo della pronta liberazione del lavoratore dal bisogno, e' ispirata <>; ed altresi' che spetta alla scelta discrezionale del legislatore l'individuazione delle categorie di lavoratori alle quali va estesa la predetta tutela assicurativa e la precisazione dei limiti di operativita' di tale tutela -, nel caso di specie, la scelta del legislatore, censurata dal giudice 'a quo', di sostituire, con effetto dalla data sopra indicata, il criterio della esclusivita' o della prevalenza a quello dell'abitualita' per la copertura dei lavoratori autonomi dal rischio infortunistico, oltre ad essere ragionevole in rapporto alla peculiarita' del lavoro agricolo autonomo ed in vista della armonizzazione tra il sistema assicurativo gestito dall'INAIL e quello gestito dall'INPS, costituisce legittimo esercizio della menzionata discrezionalita', traducendosi appunto in uno dei possibili limiti alla obbligatorieta' di tale assicurazione. - Cfr. S. nn. 158/1987, 179/1996, 350/1997, 297/1999 e 405/1999. red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza - dell'art. 14, lett. b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui stabilisce che i lavoratori agricoli di cui all'art. 205, lettera b), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 hanno diritto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1^ giugno 1993, <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte