Sentenza 26/2000 (ECLI:IT:COST:2000:26)
Massima numero 25153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  20/01/2000;  Decisione del  20/01/2000
Deposito del 04/02/2000; Pubblicazione in G. U. 09/02/2000
Massime associate alla pronuncia:  25152  25154


Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni sul lavoro in agricoltura - Lavoratori autonomi - Diritto all'assicurazione obbligatoria - Requisito della esclusività o della prevalenza del lavoro agricolo, in sostituzione del criterio della abitualita' nel lavoro - Ritenuta violazione del principio di eguaglianza, sia rispetto ai lavoratori subordinati sia tra lavoratori autonomi - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza - dell'art. 14, lettera b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui stabilisce che i lavoratori agricoli di cui all'art. 205, lettera b), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 hanno diritto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1^ giugno 1993, <>, ossia a condizione che si dedichino al lavoro agricolo <> (secondo quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9). Infatti, relativamente al profilo della pretesa disparita' di trattamento tra lavoratori agricoli subordinati e lavoratori agricoli autonomi, la intrinseca diversita' tra le due categorie di lavoratori non consente di istituire un raffronto tra le stesse. Per quanto attiene, poi, alla dedotta situazione di sfavore nella quale verrebbero a trovarsi coloro i quali, per ragioni oggettive, non possono, come altri lavoratori agricoli autonomi, dedicarsi alla coltivazione del fondo in maniera esclusiva o prevalente, la mancanza per costoro della copertura assicurativa costituisce esercizio non irragionevole della discrezionalita' di cui il legislatore gode circa i limiti di obbligatorieta' di detta assicurazione e non determina una ingiustificata disparita' di trattamento. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte