Sentenza 26/2000 (ECLI:IT:COST:2000:26)
Massima numero 25154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
20/01/2000; Decisione del
20/01/2000
Deposito del 04/02/2000; Pubblicazione in G. U. 09/02/2000
Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni sul lavoro in agricoltura - Diritto all'assicurazione obbligatoria - Esclusione dei lavoratori che siano comunque impegnati in lavori agricoli, sia come lavoratori autonomi sia come braccianti, per più di centoquattro giornate lavorative complessive nell'anno - Denunciata disparita' di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni sul lavoro in agricoltura - Diritto all'assicurazione obbligatoria - Esclusione dei lavoratori che siano comunque impegnati in lavori agricoli, sia come lavoratori autonomi sia come braccianti, per più di centoquattro giornate lavorative complessive nell'anno - Denunciata disparita' di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 14, lettera b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1993, n. 243 - nella parte in cui stabilisce che i lavoratori agricoli di cui all'art. 205, lettera b), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 hanno diritto alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1^ giugno 1993, <>, ossia a condizione che si dedichino al lavoro agricolo <> (secondo quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9) - e dell'art. 3, primo comma, di quest'ultima legge (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) - nella parte in cui non riconoscono il diritto alle prestazioni per gli infortuni ai lavoratori agricoli autonomi che, pur coltivando un loro fondo per il quale occorrono meno di 104 giornate lavorative annue, superino poi la soglia legale svolgendo altrove anche l'attivita' di bracciante agricolo -, poiche' il divieto di cumulo costituisce ragionevole e coerente conseguenza dello specifico sistema normativo. Ed invero, premesso che il lavoratore agricolo che esercita sia attivita' di bracciante che attivita' autonoma e' protetta dalla assicurazione contro gli infortuni nel tempo di svolgimento della prima attivita', mentre rimane privo di copertura solo durante la seconda ove essa sia di breve durata; una simile diversita' non puo' essere eliminata da una pronuncia della Corte, non tanto per il rischio di ulteriori sperequazioni conseguenziali, quanto essenzialmente perche' cio' rientra nei limiti della discrezionalita' legislativa ed inoltre, perche' le situazioni che si vorrebbero cumulare sono eterogenee. red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 14, lettera b), del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1993, n. 243 - nella parte in cui stabilisce che i lavoratori agricoli di cui all'art. 205, lettera b), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 hanno diritto alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1^ giugno 1993, <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte