Ordinanza 27/2000 (ECLI:IT:COST:2000:27)
Massima numero 25145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  20/01/2000;  Decisione del  20/01/2000
Deposito del 04/02/2000; Pubblicazione in G. U. 09/02/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo civile - Appello - Citazione e costituzione delle parti - Errore incolpevole dell'appellante - Possibilità che la costituzione in giudizio degli eredi dell'appellato determini sanatoria 'ex tunc' della citazione in appello - Mancata previsione - Assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata - Possibile ricorso a un'interpretazione adeguatrice della norma - Manifesta inammissibilità.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 163, comma terzo, n. 2, 164, comma secondo (nel testo anteriore alla riforma del 1990) e 359 c.p.c., sollevata con riferimento all'art. 24 Cost. (laddove le disposizioni impugnate non consentirebbero rimedio all'errore incolpevole dell'appellante, che ha ritenuto ancora in vita l'appellato al momento della notifica dell'impugnazione e non prevedono che la costituzione in giudizio degli eredi determini la sanatoria 'ex tunc' della citazione in appello), in quanto non e' possibile nella specie operare la 'reductio ad legitimitatem' delle norme impugnate in termini univoci e costituzionalmente obbligati, essendo astrattamente configurabili piu' 'itinera' - la cui scelta spetta al legislatore - tutti ugualmente idonei a porre rimedio alla dedotta incostituzionalita', sulla base del canone ermeneutico che impone al giudice adottare un'interpretazione della norma conforme a Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n. 0  art. 163  co. 3

codice di procedura civile    n.   art. 164  co. 2

codice di procedura civile    n.   art. 359  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte