Ordinanza 28/2000 (ECLI:IT:COST:2000:28)
Massima numero 25136
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  20/01/2000;  Decisione del  20/01/2000
Deposito del 04/02/2000; Pubblicazione in G. U. 09/02/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia economica, popolare e sovvenzionata - Disposizioni incentivanti - Prevista concessione di diritto di superficie su aree comprese nei piani di zona, per un corrispettivo pari al costo sostenuto dal comune per la loro acquisizione - Prospettata ingiustificata disparità di trattamento, nei casi (come quello di specie) in cui tale costo, per effetto delle norme in materia di espropriazioni al momento applicabili, risulti pari al valore di mercato del bene, tra gli assegnatari del diritto di superficie e gli assegnatari, e gli acquirenti al libero mercato, delle stesse aree, ai quali al medesimo prezzo viene concessa, o trasferita, invece, la piena proprietà - Omessa valutazione, nella motivazione della ordinanza di rimessione in punto di rilevanza, degli effetti di norme di leggi, anteriori ad essa, modificative della disposizione impugnata, nonché, in linea di fatto, della portata di una clausola di convenzione intercorsa tra le parti del giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione - Assorbimento di ulteriore rilievo prospettabile in base a 'ius superveniens'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 10, settimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, nel testo introdotto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, denunciato in quanto, commisurando il corrispettivo della concessione del diritto di superficie su aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, al costo sostenuto dal Comune per la loro acquisizione, fa si' che, nei casi (come quello di specie) in cui tale costo, per effetto delle norme applicabili all'epoca in materia di espropriazioni - prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) - corrisponda all'importo - pari al valore di mercato delle aree - dell'indennita' versata in precedenza dal Comune ai proprietari espropriati, la concessione del diritto di superficie avvenga, ingiustificatamente, alle stesse condizioni previste per gli altri assegnatari e per gli acquirenti in regime di mercato libero, a cui le stesse aree vengono concesse o, rispettivamente, trasferite, in proprieta'. La Corte d'appello rimettente ha infatti omesso del tutto di valutare gli effetti operati sulla norma impugnata dalle disposizioni - anteriori alla ordinanza di rinvio - contenute nell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e nell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (in particolare nei comma 61 e 63), ed ha inoltre tralasciato di considerare, nella fattispecie sottoposta al suo esame, la portata della clausola della convenzione stipulata il 21 giugno 1985, con rogito notarile, tra la appellante Cooperativa edilizia S. Cristoforo e il Comune di Ragusa, "ad integrazione ed in sanatoria dell'anticipato affidamento del terreno", circa le somme che la Cooperativa si era obbligata a corrispondere per la concessione del diritto di superficie. E tali rilievi sono preliminari e assorbenti anche rispetto a quello, pure prospettabile in base alle ulteriori modifiche che le predette disposizioni hanno poi ancora subito, attraverso la integrazione delle facolta' di chi aveva ottenuto la concessione del diritto di superficie disposta dalla sopravvenuta legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 31, commi 45-50).

Atti oggetto del giudizio

legge  18/04/1962  n. 167  art. 10  co. 7

legge  22/10/1971  n. 865  art. 35  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte