Sentenza 31/2000 (ECLI:IT:COST:2000:31)
Massima numero 25142
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente VASSALLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
03/02/2000; Decisione del
03/02/2000
Deposito del 07/02/2000; Pubblicazione in G. U. 11/02/2000
Titolo
'Referendum' abrogativo - Controllo di ammissibilità della corte costituzionale - Procedimento in camera di consiglio - Caratteri - Giudizio senza costituzione di parti - Possibilità di considerare tali i delegati o presentatori della richiesta referendaria e il presidente del consiglio in quanto ammessi dalla legge a presentare memorie - Esclusione - Facoltà, agli stessi riconosciuta, nel silenzio della legge, dalla giurisprudenza, di illustrare oralmente il contenuto delle memorie - Prassi non obbligatoria - Non necessità per la garanzia del contraddittorio.
'Referendum' abrogativo - Controllo di ammissibilità della corte costituzionale - Procedimento in camera di consiglio - Caratteri - Giudizio senza costituzione di parti - Possibilità di considerare tali i delegati o presentatori della richiesta referendaria e il presidente del consiglio in quanto ammessi dalla legge a presentare memorie - Esclusione - Facoltà, agli stessi riconosciuta, nel silenzio della legge, dalla giurisprudenza, di illustrare oralmente il contenuto delle memorie - Prassi non obbligatoria - Non necessità per la garanzia del contraddittorio.
Testo
Dalla disciplina del controllo sull'ammissibilita' delle richieste di 'referendum' abrogativo adottata, in base all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dall'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, risulta che il procedimento di fronte alla Corte costituzionale, ivi previsto, si attiva automaticamente e del tutto indipendentemente dall'interesse di soggetti esterni, quale mera conseguenza della comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il 'referendum'; che non esistono domande giudiziali su cui la Corte debba provvedere e che, a differenza di quanto e' disposto per gli altri giudizi innanzi alla Corte costituzionale, non v'ha luogo a costituzione di parti, dovendo escludersi che posizione di parte assumano i delegati o presentatori e il Presidente del Consiglio solo perche' ad essi si riconosce espressamente il potere di presentare memorie che entrano a far parte degli atti del procedimento. E poiche', inoltre, nulla la legge dice circa la possibilita' che tali soggetti siano ammessi ad illustrare oralmente, davanti alla Corte convocata per la decisione, il contenuto delle memorie, costituisce solo una prassi, di per se' non obbligatoria, sebbene conforme all'esigenza di dare accesso ad argomentazioni non irrilevanti ai fini del decidere, quella - invalsa a partire dal giudizio di ammissibilita' deciso con la sentenza n. 16 del 1978 - di consentire che cio' avvenga, sul presupposto che, anche se il citato art. 33 della legge n. 352 del 1970 - come riconosciuto sin dalla sentenza n. 10 del 1972 - garantirebbe comunque, pur senza tale ulteriore facolta', "le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio", il silenzio da esso serbato al riguardo non valesse divieto. - V. S. nn. 16/1978 e 10/1972 (gia' citate nel testo).
Dalla disciplina del controllo sull'ammissibilita' delle richieste di 'referendum' abrogativo adottata, in base all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dall'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, risulta che il procedimento di fronte alla Corte costituzionale, ivi previsto, si attiva automaticamente e del tutto indipendentemente dall'interesse di soggetti esterni, quale mera conseguenza della comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il 'referendum'; che non esistono domande giudiziali su cui la Corte debba provvedere e che, a differenza di quanto e' disposto per gli altri giudizi innanzi alla Corte costituzionale, non v'ha luogo a costituzione di parti, dovendo escludersi che posizione di parte assumano i delegati o presentatori e il Presidente del Consiglio solo perche' ad essi si riconosce espressamente il potere di presentare memorie che entrano a far parte degli atti del procedimento. E poiche', inoltre, nulla la legge dice circa la possibilita' che tali soggetti siano ammessi ad illustrare oralmente, davanti alla Corte convocata per la decisione, il contenuto delle memorie, costituisce solo una prassi, di per se' non obbligatoria, sebbene conforme all'esigenza di dare accesso ad argomentazioni non irrilevanti ai fini del decidere, quella - invalsa a partire dal giudizio di ammissibilita' deciso con la sentenza n. 16 del 1978 - di consentire che cio' avvenga, sul presupposto che, anche se il citato art. 33 della legge n. 352 del 1970 - come riconosciuto sin dalla sentenza n. 10 del 1972 - garantirebbe comunque, pur senza tale ulteriore facolta', "le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio", il silenzio da esso serbato al riguardo non valesse divieto. - V. S. nn. 16/1978 e 10/1972 (gia' citate nel testo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 25/05/1970
n. 352
art. 33