Sentenza 31/2000 (ECLI:IT:COST:2000:31)
Massima numero 25143
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente VASSALLI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  03/02/2000;  Decisione del  03/02/2000
Deposito del 07/02/2000; Pubblicazione in G. U. 11/02/2000
Massime associate alla pronuncia:  25142  25144


Titolo
'Referendum' abrogativo - Controllo di ammissibilità della corte costituzionale - Procedimento in camera di consiglio - Presentazione di memorie e illustrazione orale delle stesse da parte di soggetti diversi dai delegati o presentatori della richiesta referendaria e dal presidente del consiglio dei ministri - Possibilità, per la corte, nel silenzio, non equivalente a divieto, della legge e, in mancanza, nel caso, di ragioni in contrario, di consentirlo - Riconoscimento, in ciò, di un diritto di intervento di parte dei soggetti suddetti - Esclusione - Fattispecie.

Testo
Riguardo al procedimento per il controllo di ammissibilita', da parte della Corte costituzionale, delle richieste di 'referendum' abrogativo, disciplinato, in base all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dall'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per lo stesso ordine di considerazioni - e cioe' che il silenzio della legge in proposito non valga divieto - che ha indotto la Corte, nella prassi invalsa con il giudizio deciso con la sentenza n. 16 del 1978, a permettere ai delegati o presentatori della richiesta referendaria e al Presidente del Consiglio, nonostante che ad essi la legge riconosca espressamente solo la facolta' di presentare memorie, anche di illustrarle, deve ritenersi che, allo stesso fine su cui tale prassi si basa, possa consentirsi l'accesso ad argomentazioni potenzialmente rilevanti per la decisione, provenienti anche da soggetti diversi dai suddetti delegati o presentatori e dal Presidente del Consiglio, nonostante che riguardo ad essi nulla nella legge si dica - ammettendo gli stessi, senza che con cio' essi assumano la posizione di "parti intervenienti", a presentare memorie e altresi' ad illustrarle. Purche', beninteso, non si pregiudichi, nei singoli casi, lo svolgimento del controllo di ammissibilita', che deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. (Nella specie, nel giudizio di ammissibilita' sulla richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione e condizione dello straniero, la Corte, alla stregua dei su enunciati principi, ha ritenuto che non vi fosse ragione per escludere l'ammissione delle memorie presentate da soggetti privati diversi dai delegati o presentatori della richiesta - quali le associazioni "Progetto diritti", "Servizio legale immigrati" ed altri - e la loro illustrazione in camera di consiglio). - In precedenza, in senso contrario, ma sul presupposto che la impossibilita', tuttora pacifica, di considerare i soggetti in questione "parti intervenienti", costituisse una insuperabile preclusione, S. nn. 38/1997, 32/1997, 37/1993, 33/1993, 32/1993, 47/1991, 64/1990, 63/1990, 28/1997, 27/1981. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  25/05/1970  n. 252  art. 33