Sentenza 31/2000 (ECLI:IT:COST:2000:31)
Massima numero 25144
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente VASSALLI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  03/02/2000;  Decisione del  03/02/2000
Deposito del 07/02/2000; Pubblicazione in G. U. 11/02/2000
Massime associate alla pronuncia:  25142  25143


Titolo
Straniero e apolide - Immigrazione e condizione dello straniero - Richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'intero testo unico delle disposizioni in materia - Giudizio di ammissibilità - Indefettibilita', in forza di norme dei trattati istitutivi dell'unione europea, negli ordinamenti degli stati aderenti, della disciplina concernente l'ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari e le sanzioni penali relative - Conseguente preclusione, ex art. 75 cost., della consultazione popolare - Inammissibilità della richiesta.

Testo
E' inammissibile, per il rilevato contrasto con norme di trattati internazionali sottoscritti dall'Italia, la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'intero testo unico approvato con d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 7-13 dicembre 1999 dell'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione, con la denominazione "Immigrazione e condizione dello straniero". In base al cosiddetto "Acquis di Schengen - che ricomprende convenzioni, protocolli e dichiarazioni immediatamente applicabili ai tredici Paesi membri dell'Unione europea per effetto del protocollo B, artt. 1 e 2, del Trattato di Amsterdam (ratificato e reso esecutivo con la legge 16 giugno 1998, n. 209) - i singoli Stati aderenti hanno assunto infatti numerosi obblighi in materia di controlli al passaggio delle frontiere interne, di transito dei cittadini extracomunitari che si rechino in altro Paese contraente o di attraversamento delle frontiere esterne e, infine, in tema di sanzioni penali nei confronti di chi favorisce l'immigrazione clandestina. E sebbene l'art. 2, comma 2, del Protocollo sull'art. J.7 del trattato sull'Unione europea, allegato al trattato di Amsterdam, riservi al Consiglio, fondandosi sulle "pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono "lo 'Acquis' di Schengen", non v'ha dubbio che gli artt. 5, 6 e 27 della Convenzione dell'accordo di Schengen costituiscano espressione di un preciso indirizzo normativo, rigidamente vincolante, al quale il nostro legislatore non potrebbe sottrarsi. In questo quadro normativo, percio', l'eventuale abrogazione delle norme del d.lgs. n. 286 del 1998 - che per effetto delle abrogazioni disposte dall'art. 47 dello stesso testo unico sono le uniche che attualmente regolano, nel nostro ordinamento interno, le suddette materie, ed in alcune delle quali, oltretutto, si riflettono valori fondamentali della nostra Carta costituzionale - renderebbe l'Italia inadempiente ai suoi obblighi, con conseguente applicabilita', nel caso, dei principi costantemente affermati dalla Corte, secondo cui, ai sensi dell'art. 75 Cost., non si puo' svolgere 'referendum' abrogativo sulle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e quindi anche sulle altre disposizioni normative che - come quelle su richiamate - producano effetti collegati in modo cosi' stretto all'ambito di operativita' di tali leggi, tanto da doversene ritenere implicita, nel sistema, la esclusione dalla consultazione popolare. - Riguardo ai principi su richiamati ex art. 75 Cost., v. S. nn. 27/1997, 63/1990, 25/1987, 30/1981 e 31/1981. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 2

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte