Sentenza 32/2000 (ECLI:IT:COST:2000:32)
Massima numero 25137
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente VASSALLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
03/02/2000; Decisione del
03/02/2000
Deposito del 07/02/2000; Pubblicazione in G. U. 11/02/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Elezioni - Norme concernenti i rimborsi pubblici per le spese elettorali e referendarie dei movimenti e partiti politici - Richieste di 'referendum' abrogativo parziale - Giudizio di ammissibilità - Configurabilita' delle disposizioni in questione come corpo normativo omogeneo all'interno della legge che le contiene, e come tali suscettibili di essere oggetto del formulato quesito - Inesistenza di limiti e impedimenti costituzionali, espliciti o impliciti, invocabili nella specie - Ammissibilità.
Elezioni - Norme concernenti i rimborsi pubblici per le spese elettorali e referendarie dei movimenti e partiti politici - Richieste di 'referendum' abrogativo parziale - Giudizio di ammissibilità - Configurabilita' delle disposizioni in questione come corpo normativo omogeneo all'interno della legge che le contiene, e come tali suscettibili di essere oggetto del formulato quesito - Inesistenza di limiti e impedimenti costituzionali, espliciti o impliciti, invocabili nella specie - Ammissibilità.
Testo
Sono ammissibili le richieste di 'referendum' popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, dichiarate legittime e concentrate in un unico quesito, con la denominazione "Rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie", con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione. Le disposizioni indicate contengono infatti (artt. 1 e 2) la disciplina del rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici nelle campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonche' del rimborso delle spese sostenute dai comitati promotori di 'referendum' abrogativi, e prescrivono (art. 3) la destinazione di una quota parte delle somme ricevute alla promozione della partecipazione politica delle donne. E poiche' nella restante parte della legge, oltre alla previsione di agevolazioni per le erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici, si hanno solo disposizioni transitorie (per regolare le situazioni pendenti formatesi sotto la precedente legge 2 gennaio 1997, n. 2) e di copertura finanziaria, se ne deve concludere che quelle oggetto del quesito referendario costituiscono un corpo normativo omogeneo, all'interno della legge che le contiene, e come taluni si prestano ad essere investite dalla formulata pretesa di abrogazione parziale. Ne' esistono limiti ed impedimenti costituzionali - derivanti esplicitamente dall'art. 75 Cost., o implicitamente dal sistema costituzionale di cui esso fa parte - invocabili nella specie.
Sono ammissibili le richieste di 'referendum' popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, dichiarate legittime e concentrate in un unico quesito, con la denominazione "Rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie", con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione. Le disposizioni indicate contengono infatti (artt. 1 e 2) la disciplina del rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici nelle campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonche' del rimborso delle spese sostenute dai comitati promotori di 'referendum' abrogativi, e prescrivono (art. 3) la destinazione di una quota parte delle somme ricevute alla promozione della partecipazione politica delle donne. E poiche' nella restante parte della legge, oltre alla previsione di agevolazioni per le erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici, si hanno solo disposizioni transitorie (per regolare le situazioni pendenti formatesi sotto la precedente legge 2 gennaio 1997, n. 2) e di copertura finanziaria, se ne deve concludere che quelle oggetto del quesito referendario costituiscono un corpo normativo omogeneo, all'interno della legge che le contiene, e come taluni si prestano ad essere investite dalla formulata pretesa di abrogazione parziale. Ne' esistono limiti ed impedimenti costituzionali - derivanti esplicitamente dall'art. 75 Cost., o implicitamente dal sistema costituzionale di cui esso fa parte - invocabili nella specie.
Atti oggetto del giudizio
legge
03/06/1999
n. 157
art. 1
co. 0
legge
03/06/1999
n. 157
art. 2
co. 0
legge
03/06/1999
n. 157
art. 3
co. 0
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 2
co. 1
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte