Sentenza 33/2000 (ECLI:IT:COST:2000:33)
Massima numero 25138
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente VASSALLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  03/02/2000;  Decisione del  03/02/2000
Deposito del 07/02/2000; Pubblicazione in G. U. 11/02/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Elezioni - Elezioni politiche - Sistema elettorale della camera dei deputati - Disciplina vigente - Assegnazione di un quarto dei seggi con metodo proporzionale - Richiesta di 'referendum' abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Richiamo a sentenza, pronunciata su identico quesito, n. 13 del 1999 - Ribadita sussistenza, in particolare, dei requisiti della matrice unitaria, e della univocita' e omogeneità, del quesito, nonche' della rinnovabilita' in ogni tempo dell'organo rappresentativo in oggetto, anche in caso di esito positivo della consultazione popolare - Ribadita esclusione, altresì, del carattere manipolativo o surrettiziamente propositivo della richiesta - Ammissibilita'.

Testo
Le richieste di 'referendum' popolare per l'abrogazione di alcuni articoli e parti di articoli del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (contenente norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 - richieste dichiarate conformi a legge e concentrate in un unico quesito con ordinanze 7 e 21 dicembre dell'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione, con la denominazione "Elezione della Camera dei deputati, abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi" - devono essere dichiarate ammissibili. In proposito, infatti, e' sufficiente far richiamo alla sentenza n. 13 del 1999, con la quale un quesito del tutto identico fu gia' ritenuto dalla Corte ammissibile, e dalla quale non sussistono motivi per discostarsi, ed ai principi nella sentenza stessa individuati - e che anche stavolta vanno riconosciuti osservati - riguardo ai requisiti di matrice unitaria e di omogeneita' dei quesiti referendari; alle caratteristiche proprie della materia elettorale; alla esigenza di poter sempre disporre in tale materia di una normativa operante; al riferimento al dettato del testo della Costituzione quale risulta dalla votazione finale del 27 dicembre 1947 e dalla promulgazione. Mentre anche in questa occasione puo' escludersi, in particolare, che il 'referendum' in questione abbia carattere surrettiziamente propositivo, giacche', abrogando parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, per cio' che attiene alla ripartizione del 25% dei seggi, esso non la sostituisce con un'altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo - disciplina che, va ribadito, ne' il quesito ne' il corpo elettorale possono creare 'ex novo' o direttamente costruire - ma "utilizza un criterio specificamente esistente (sia pure residuale) e rimasto in via di normale applicazione nella specifica parte di risulta dalla legge oggetto del 'referendum' (art. 77, n. 3)". - V. S. n. 13/1999 (gia' citata nel testo) ed inoltre S. nn. 26/1997, 47/1991, 16/1978, 429/1995, 107/1996, 32/1993, 29/1987, 47/1991 e 36/1997. Riguardo alla ritualita', anche in questo giudizio riconosciuta, del deposito di memorie e illustrazione orale delle stesse da parte di soggetti diversi dai presentatori della richiesta di 'referendum' e dal Presidente del Consiglio, n. S. n. 31/2000. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte