Sentenza 34/2000 (ECLI:IT:COST:2000:34)
Massima numero 25168
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente VASSALLI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  03/02/2000;  Decisione del  03/02/2000
Deposito del 07/02/2000; Pubblicazione in G. U. 11/02/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
'Referendum' abrogativo - Elezione del consiglio superiore della magistratura - Abrogazione del sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte - Chiarezza del quesito e degli effetti della proposta abrogazione - Ammissibilità della richiesta referendaria.

Testo
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 25, comma 14, 27, comma 3, e 39, commi 1, 2 e 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle successive modificazioni, apportate dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli artt. 18, 19, e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dagli artt. 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione. Infatti, nel quesito referendario non ricorre alcuno dei limiti preclusivi del ricorso al 'referendum' espressamente previsti dall'art. 75 Cost., sia perche' esso riguarda solo le norme che prevedono il voto di lista e la conseguente attribuzione dei seggi in base a quozienti e cifre elettorali riferiti alle liste, sicche' sono chiari il suo contenuto e gli effetti della proposta abrogazione (venendo meno il voto di lista, nel sistema normativo residua quello attribuito ai candidati, i quali sono proclamati eletti in base al maggior numero di voti ottenuti da ciascuno di essi: in tal modo, il Consiglio superiore della magistratura non rimarrebbe privo di norme elettorali che ne consentano in ogni tempo il rinnovo); sia perche' il quesito stesso e' diretto ad abrogare parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, senza sostituire ad essa una disciplina estranea allo stesso contesto normativo, sicche' si tratta di una abrogazione parziale, da ritenere ammissibile, e non della costruzione di una nuova norma mediante la saldatura di frammenti lessicali eterogenei, che caratterizzano un inammissibile quesito propositivo (il quale non rientra nello schema dell'art. 75 Cost., perche', anziche' far deliberare l'abrogazione anche solo parziale di una legge, sarebbe invece destinato a far costruire direttamente dal corpo elettorale una disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo).

- S. nn. 29/1987, 28 e 36/1997, 13/1999.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/03/1958  n. 195  art. 25  co. 14

legge  24/03/1958  n. 195  art. 27  co. 3

legge  24/03/1958  n. 195  art. 39  co. 1

legge  24/03/1958  n. 195  art. 39  co. 2

legge  24/03/1958  n. 195  art. 39  co. 4

legge  22/12/1975  n. 695  art. 5  co. 0

legge  03/01/1981  n. 1  art. 18  co. 0

legge  03/01/1981  n. 1  art. 19  co. 0

legge  03/01/1981  n. 1  art. 20  co. 0

legge  22/11/1985  n. 655  art. 2  co. 0

legge  12/04/1990  n. 74  art. 7  co. 0

legge  12/04/1990  n. 74  art. 10  co. 0

legge  12/04/1990  n. 74  art. 13  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte