Sentenza 35/2000 (ECLI:IT:COST:2000:35)
Massima numero 25151
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente VASSALLI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  03/02/2000;  Decisione del  03/02/2000
Deposito del 07/02/2000; Pubblicazione in G. U. 11/02/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Guardia di finanza - Ordinamento - Carattere militare del corpo - Richiesta di 'referendum' abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Inidoneita' del quesito a conseguire l'obiettivo proposto - Inammissibilita' della richiesta.

Testo
E' inammissibile, a causa dell'incongruenza ed inidoneita' del quesito a conseguire il fine per cui e' stato proposto, la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione di varie disposizioni della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza) e dell'art. 2 del cod. pen. mil. di pace, approvato con r.d. 20 febbraio 1941, n. 303, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza 7-13 dicembre 1999 all'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione, con la denominazione identificativa "Guardia di finanza: Abolizione del carattere militare della Guardia di finanza". Al riguardo, infatti, premesso che il 'referendum' richiesto e' sostanzialmente identico a quello gia' presentato nella tornata referendaria del 1997 e dichiarato inammissibile con la sentenza n. 30 di quell'anno, pur riconoscendosi che la soppressione degli articoli, commi e parti di commi, compresi nel quesito referendario - dopo l'abrogazione, disposta dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non soltanto dell'art. 2 della legge n. 189 del 1959 (ove erano indicate le varie categorie che compongono il personale militare della Guardia di finanza: ufficiali, sottufficiali e truppa) ma anche degli artt. 3 e 6 (ove erano disciplinati altri aspetti della struttura e dell'organizzazione militare del Corpo) - depurerebbe la legge che costituisce l'oggetto principale del 'referendum' da frammenti lessicali che certamente evocano il contestato carattere militare della Guardia di finanza, va tuttavia rilevato che in forza di diverse disposizioni di legge, non investite dal quesito, e di regolamenti (tra le quali, in una sia pure sommaria e non esaustiva elencazione, si potrebbero esemplificamente comprendere gli artt. 4 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernenti il reclutamento degli appartenenti alla Guardia di finanza destinati a far parte del contingente di mare; l'art. 1, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1973, n. 1199, concernente la disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, tra le altre, di unita' del Corpo della Guardia di finanza; le norme del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, sul programma generale del nuovo modello di difesa militare, e le norme del Regolamento di disciplina militare, emanato con il d.P.R. 18 giugno 1986, n. 545, in base all'art. 5, comma 1, della legge n. 382 del 1978) anche dopo gli interventi abrogativi proposti, il carattere militare della Guardia di finanza continuerebbe a connotare l'assetto normativo del Corpo, dal reclutamento all'avanzamento in carriera del personale, dallo stato giuridico alla disciplina e alla rappresentanza, dalle funzioni e modalita' di esercizio dei compiti istituzionali, ad alcuni profili dello statuto penale. Ed e' particolarmente significativo, del resto, - come gia' si e' rilevato nella precedente su citata sentenza di inammissibilita' - che la smilitarizzazione" di altri corpi militari dello Stato, quali il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo degli agenti di custodia, e' stata attuata mediante complessi interventi legislativi (rispettivamente, legge 1^ aprile 1981, n. 121, e legge 15 dicembre 1990, n. 395).

- V. S. n. 30/1997 (gia' citata nel testo). In precedenza, sulla qualita' di militari degli appartenenti al Corpo in questione, quale presupposto delle norme di carattere penale a cui gli stessi sono soggetti, v. anche S. n. 70/1976.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/04/1959  n. 189  art.   co. 

codice penale militare di pace    n. 0  art. 2  co. 0

regio decreto  20/02/1941  n. 303  art.   co. 

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte