Sentenza 36/2000 (ECLI:IT:COST:2000:36)
Massima numero 25155
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente VASSALLI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
03/02/2000; Decisione del
03/02/2000
Deposito del 07/02/2000; Pubblicazione in G. U. 11/02/2000
Massime associate alla pronuncia:
25156
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Diritto dei lavoratori, in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali, all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Garanzia costituzionale - Libertà dello stato nella scelta di modi, forme e strutture organizzative per darvi attuazione - Condizioni e limiti.
Previdenza e assistenza sociale - Diritto dei lavoratori, in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali, all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Garanzia costituzionale - Libertà dello stato nella scelta di modi, forme e strutture organizzative per darvi attuazione - Condizioni e limiti.
Testo
Anche in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale l'art. 38 Cost. garantisce ai lavoratori il diritto "che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita", mentre dal quarto comma deriva l'obbligo che gli obiettivi di tutela indicati nell'articolo stesso vengano conseguiti mediante l'intervento di "organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato". Tale norma - va ribadito - "lascia piena liberta' allo Stato di scegliere i modi, le forme, le strutture organizzative ritenute piu' idonee ed efficienti allo scopo", ma sempre che la scelta degli stessi sia tale da costituire "piena garanzia, per i lavoratori, al conseguimento delle previdenze alle quali hanno diritto, senza dar vita a squilibri e sperequazioni". - In questo senso, S. n. 160/1974. red.: S. Pomodoro
Anche in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale l'art. 38 Cost. garantisce ai lavoratori il diritto "che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita", mentre dal quarto comma deriva l'obbligo che gli obiettivi di tutela indicati nell'articolo stesso vengano conseguiti mediante l'intervento di "organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato". Tale norma - va ribadito - "lascia piena liberta' allo Stato di scegliere i modi, le forme, le strutture organizzative ritenute piu' idonee ed efficienti allo scopo", ma sempre che la scelta degli stessi sia tale da costituire "piena garanzia, per i lavoratori, al conseguimento delle previdenze alle quali hanno diritto, senza dar vita a squilibri e sperequazioni". - In questo senso, S. n. 160/1974. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Costituzione
art. 38
co. 4
Altri parametri e norme interposte