Giudizio costituzionale in via incidentale – Rilevanza della questione – Questioni relative alla competenza o alla giurisdizione del rimettente – Necessità di motivazione esplicita, o non espressa, a seconda che il difetto sia più o meno evidente. (Classif. 112005).
Per determinare l'inammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale il difetto di competenza del giudice a quo, così come quello di giurisdizione, deve essere macroscopico e, quindi, rilevabile ictu oculi. (Precedenti: S. 68/2021 - mass. 43804; S. 267/2020 - mass. 43081; S. 99/2020 - mass. 42517; S. 136/2008 - mass. 32396; S. 179/1999; O. 144/2011 - mass. 35603; O. 134/2000 - mass. 25284).
Qualora sussista l'evidenza del vizio difetto di competenza o di giurisdizione del giudice a quo, o nel processo a quo siano state sollevate specifiche eccezioni a riguardo, è richiesta al rimettente una motivazione esplicita, rispetto alla quale il giudizio della Corte costituzionale si ferma alla valutazione del suo carattere non implausibile, ancorché opinabile. Qualora, invece, difetti l'evidenza ictu oculi del vizio, l'ammissibilità della questione non è inficiata dalla mancanza di una motivazione espressa, là dove possa inferirsi che il giudice abbia non implausibilmente ritenuto implicita la sussistenza della sua competenza o giurisdizione. (Precedenti: S. 65/2021 - mass. 43779; S. 267/2020 - mass. 43083; S. 24/2020 - mass. 42453; S. 189/2018 - mass. 40297; S. 269/2016 - mass. 39347).