Sentenza 37/2000 (ECLI:IT:COST:2000:37)
Massima numero 25169
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente VASSALLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
03/02/2000; Decisione del
03/02/2000
Deposito del 07/02/2000; Pubblicazione in G. U. 11/02/2000
Massime associate alla pronuncia:
25170
Titolo
'Referendum' abrogativo - Ordinamento giudiziario - Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti - Portata oggettiva del quesito - Inesistenza di limiti costituzionali - Ammissibilità della richiesta referendaria.
'Referendum' abrogativo - Ordinamento giudiziario - Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti - Portata oggettiva del quesito - Inesistenza di limiti costituzionali - Ammissibilità della richiesta referendaria.
Testo
E' ammissibile la richiesta di 'referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni o parti di disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni: articolo 190, comma 2: <>; articolo 191; articolo 192, sesto comma, limitatamente alle parole <<,salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura>>; articolo 198, limitatamente alle parole <>; richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe. Infatti, in primo luogo, le disposizioni oggetto del quesito sono del tutto estranee alle categorie di leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, Cost. preclude il ricorso all'abrogazione referendaria. In secondo luogo - dal momento che le disposizioni stesse concernono l'attuale disciplina, sostanziale e procedimentale, dei passaggi dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa in occasione dei trasferimenti di magistrati a domanda; e che la loro eventuale abrogazione non realizzerebbe un ordinamento caratterizzato da una vera e propria "separazione delle carriere" dei magistrati addetti alle funzioni giudicanti e rispettivamente a quelle requirenti (che richiederebbe una nuova organica disciplina, suscettibile di essere introdotta solo attraverso una complessa operazione legislativa, e non attraverso la semplice abrogazione di alcune disposizioni vigenti) - si puo' riconoscere, nel quesito, sia un carattere effettivamente abrogativo e non <>, sia la sussistenza di una <>, consentendo di ritenerlo conforme, sotto questo aspetto, alla logica del 'referendum' abrogativo come <>. Infine, non puo' dirsi che il quesito investa disposizioni, il cui contenuto normativo essenziale sia costituzionalmente vincolato (cosi' da violare sostanzialmente il divieto di sottoporre a 'referendum' abrogativo norme della Costituzione o di altre leggi costituzionali), in quanto la Costituzione, pur considerando la magistratura come un unico <>, soggetto ai poteri dell'unico Consiglio superiore (art. 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti a a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare piu' o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni. - S. nn. 16/1978, 18, 19 e 41/1997, 13/1999 red.: S. Di Palma
E' ammissibile la richiesta di 'referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni o parti di disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni: articolo 190, comma 2: <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte