Sentenza 39/2000 (ECLI:IT:COST:2000:39)
Massima numero 25139
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente VASSALLI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
03/02/2000; Decisione del
03/02/2000
Deposito del 07/02/2000; Pubblicazione in G. U. 11/02/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Lavoro (collocamento al) - Attività di mediazione, da parte di imprese private, in materia di mercato del lavoro - Requisiti, condizioni e limiti - Norme contenute in decreto legislativo - Richiesta di 'referendum' abrogativo a dichiarato scopo di "liberalizzazione" - Giudizio di ammissibilità - Insuperabile disomogeneita' dei valori legislativi sottostanti alle singole disposizioni investite dal quesito - Inammissibilità.
Lavoro (collocamento al) - Attività di mediazione, da parte di imprese private, in materia di mercato del lavoro - Requisiti, condizioni e limiti - Norme contenute in decreto legislativo - Richiesta di 'referendum' abrogativo a dichiarato scopo di "liberalizzazione" - Giudizio di ammissibilità - Insuperabile disomogeneita' dei valori legislativi sottostanti alle singole disposizioni investite dal quesito - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile, in quanto il quesito formulato investe piu' disposizioni di legge non omogenee tra loro, la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione, dei commi 3, 7, 10 e 12 dell'art. 10 del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 569, nelle parti in cui si prevedono i requisiti (soggettivi e oggettivi) e le condizioni per l'esercizio, da parte di soggetti privati (imprese, gruppi di imprese e societa' cooperative), previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro: richiesta dichiarata legittima, con ord. 13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione, con la denominazione "Collocamento al lavoro: liberalizzazione". Infatti, mentre il richiesto requisito dell'esclusivita' dell'oggetto sociale (di cui al comma 3) riguarda la purezza dell'attivita' dell'impresa che la legge vuole indenne da qualsiasi contaminazione anche la piu' lieve - al punto di precludere in questo settore l'assunzione della qualita' di imprenditore alla persona fisica per l'altrimenti inevitabile commistione con altre operazioni negoziali del soggetto - ed i requisiti di professionalita' specifica di amministratori, dirigenti ed operatori (di cui al comma 7) attengono all'impresa nella sua globalita' e non all'uno o all'altro dei suoi rapporti contrattuali e mirano alla qualita' del servizio offerto, con il vincolo di gratuita' dell'attivita' nei confronti dei lavoratori (stabilito dal comma 10 e sanzionato dal comma 12) il legislatore si propone di proteggere una soltanto delle parti dell'istituendo rapporto di lavoro: quella parte, cioe', che anche in un contesto di liberalizzazione e' valutata come la piu' debole, sia rispetto al datore di lavoro che all'agente intermediario. Unificare questi eterogenei ordini di limiti sotto l'indistinta rubrica "liberalizzazione" significa dunque precludere agli elettori il diritto, ad essi spettante, di esprimere valutazioni autonome e anche potenzialmente divergenti, sui diversi valori ed istanze legislative a cui le singole disposizioni interessate dalla richiesta abrogativa mettono capo. - Riguardo alla ritualita', anche in questo giudizio riconosciuta, del deposito di memorie e illustrazione orale delle stesse da parte di soggetti diversi dai presentatori della richiesta di 'referendum' e dal Presidente del Consiglio, v. S. n. 31/2000.
E' inammissibile, in quanto il quesito formulato investe piu' disposizioni di legge non omogenee tra loro, la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione, dei commi 3, 7, 10 e 12 dell'art. 10 del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 569, nelle parti in cui si prevedono i requisiti (soggettivi e oggettivi) e le condizioni per l'esercizio, da parte di soggetti privati (imprese, gruppi di imprese e societa' cooperative), previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro: richiesta dichiarata legittima, con ord. 13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione, con la denominazione "Collocamento al lavoro: liberalizzazione". Infatti, mentre il richiesto requisito dell'esclusivita' dell'oggetto sociale (di cui al comma 3) riguarda la purezza dell'attivita' dell'impresa che la legge vuole indenne da qualsiasi contaminazione anche la piu' lieve - al punto di precludere in questo settore l'assunzione della qualita' di imprenditore alla persona fisica per l'altrimenti inevitabile commistione con altre operazioni negoziali del soggetto - ed i requisiti di professionalita' specifica di amministratori, dirigenti ed operatori (di cui al comma 7) attengono all'impresa nella sua globalita' e non all'uno o all'altro dei suoi rapporti contrattuali e mirano alla qualita' del servizio offerto, con il vincolo di gratuita' dell'attivita' nei confronti dei lavoratori (stabilito dal comma 10 e sanzionato dal comma 12) il legislatore si propone di proteggere una soltanto delle parti dell'istituendo rapporto di lavoro: quella parte, cioe', che anche in un contesto di liberalizzazione e' valutata come la piu' debole, sia rispetto al datore di lavoro che all'agente intermediario. Unificare questi eterogenei ordini di limiti sotto l'indistinta rubrica "liberalizzazione" significa dunque precludere agli elettori il diritto, ad essi spettante, di esprimere valutazioni autonome e anche potenzialmente divergenti, sui diversi valori ed istanze legislative a cui le singole disposizioni interessate dalla richiesta abrogativa mettono capo. - Riguardo alla ritualita', anche in questo giudizio riconosciuta, del deposito di memorie e illustrazione orale delle stesse da parte di soggetti diversi dai presentatori della richiesta di 'referendum' e dal Presidente del Consiglio, v. S. n. 31/2000.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 2
co. 1
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte